In materia di concessioni demaniali, un’associazione non riconosciuta concessionaria di uno specchio acqueo che per regolamento attuativo riservi il godimento di beni pubblici solo ai propri associati, non ha l’obbligo a contrarre ex art. 2597 c.c. nei confronti di colui il quale presenti la richiesta di associarsi, restando l’ammissione dei soci un atto di autonomia contrattuale dell'associazione. Se la concessione demaniale non ha ad oggetto servizi primari o essenziali la scelta dell’associazione di non accettare l’adesione da parte di chi ne faccia richiesta è libera e incoercibile.

 

 

 

 

 

 

Sent. ________
Cron. ________
Rep. _________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342/09 R.G.A.C.
TRA
STEFFÈ Bruno, domiciliato in Trieste alla via Mercato Vecchio 3, presso i difensori avv.ti Giulia Milo e Petra Giacomini;
ATTORE
CONTRO
Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via S. Nicolò 30, presso i difensori avv.ti Enzio Volli e Paolo Volli.
CONVENUTO
E CONTRO
D’AMBROSI Raimondo, residente in Località Rio Storto 9, Muggia, Trieste.
CONVENUTO
contumace
avente ad oggetto: accertamento del diritto all’assegnazione di posto barca.
CONCLUSIONI:
per l’attore: come da prima memoria ex art. 183 c.p.c.: “accertare l’illiceità e/o illegittimità del comportamento e degli atti dell’Associazione, già impugnati dinanzi al Tar FVG e procedere alla loro eventuale disapplicazione e/o alla dichiarazione di nullità degli stessi; in via ulteriormente preliminare: accertare il diritto del ricorrente a ottenere l’assegnazione del posto barca richiesto, nonché, qualora necessaria, l’avvenuta ammissione tra i soci all’interno del sodalizio, o il diritto ad ottenerla; in via principale, condannare l’Associazione sportiva dilettantistica diportisti Muggia all’assegnazione del posto barca all’odierno ricorrente, previa eventuale iscrizione del richiedente nella lista dei soci, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni, comprendente i costi di rimessaggio e un corrispettivo da liquidarsi in via equitativa relativo alla lesione del diritto di piena espressione della propria personalità da parte dell’attore. Con ogni espressa riserva di merito e di istruttoria. Con vittoria di spese diritti e onorari”. In via istruttoria : “omissis”.
per il convenuto Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia: come da allegato al verbale di udienza del 16.5.2011: “in via preliminare, accertato non essere stati evocati innanzi alla A.G.O. tutti i soggetti della controversia innanzi al T.A.R., controinteressati e parti necessarie del presente procedimento, trattandosi di riassunzione, dichiarare inammissibile, improcedibile, e comunque non accoglibile la presente riassunzione. In via subordinata ordinare all’attore l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti già evocati innanzi al T.A.R., nonché di tutti gli iscritti nella lista inoltrata dal Comune alla Associazione Sportiva Diportisti Muggia e a tutti coloro che sono iscritti nella lista d’attesa presso la Associazione Sportiva per l’assegnazione di un ormeggio. Nel merito respingere le domande tutte formulate dallo Steffè, infondate, immotivate, improvate, carenti nei presupposti e nelle condizioni dell’azione, ed in quella vece condannarlo alle spese, diritti, onorari, spese generali della presente causa, e, anche eventualmente ex art. 96 c.p.c., condannarlo alla rifusione delle spese della difesa innanzi al T.A.R….”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pur non condividendo le ragioni per le quali il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva declinato la propria giurisdizione nella causa intrapresa contro Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, D’AMBROSI Raimondo, ALLEGRO Luigi e STOCCHI Oliviero, STEFFÈ Bruno ha riassunto innanzi al questo Tribunale di Trieste, nel termine assegnato, la causa stessa con riserva di appello. Espone che nel 1991 presentava al Comune di Muggia, allora concessionario dello spazio acqueo, istanza per ottenere l’assegnazione di un posto barca nel porticciolo di Muggia. Nel 2007 riceveva dal Comune di Muggia, Servizio Amministrativo, Ufficio Segreteria e Protocollo, un atto avente ad oggetto “richiesta posto barca nel porto di Muggia”, prot n. 14644, con cui lo si informava che “dal 1° aprile 2007 il Comune di Muggia non è più concessionario degli specchi acquei nel porticciolo di Muggia. Copia della Sua richiesta di posto barca, depositata agli atti di questo ente, verrà pertanto trasmessa, …, al seguente nuovo soggetto gestore dell’area: Associazione Diportisti Muggia”.

 

Effettivamente, il successivo 05.06.07, l’Associazione gli inoltrava un modulo da compilare per “rimanere inserito nella lista d’attesa, depositata precedentemente in Comune per ottenere un posto barca nel porto di Muggia”, insieme ad una lettera di accompagnamento con cui si precisava: “ … (come da regolamento) che tutte le persone inserite in lista di attesa per ottenere il posto barca devono essere soci di questa associazione”.
Rispondendo con l’invio del modulo allegato, l’attore precisava che quella da lui presentata doveva considerarsi una conferma della domanda già presentata al Comune per ottenere un posto barca nel porto di Muggia: allegava comunicazione rilasciata dal Comune di Muggia, con la quale si confermava che l’attore era in quarta posizione nella lista d’attesa.
In risposta riceveva, in data 26.07.2007, lettera da parte dell’Avv. Volli per conto della convenuta, con la quale si affermava che “nella transizione fra la concessione gestita dal Comune di Muggia e quella avuta dall’Autorità Portuale, si è potuto constatare che l’imbarcazione occupante l’ormeggio n. 62 è di sua proprietà, ma occupa abusivamente il posto assentito in concessione alla Associazione”, e lo si invita a provvedere a lasciare libero l’ormeggio. Seguiva altra comunicazione con la quale il direttivo dell’associazione inviava lamentava il preteso comportamento di sfiducia verso l’associazione da parte dell’attore. L’attore replicava di essere in procinto di rimuovere l’imbarcazione, ma che non era nelle sue intenzioni prevaricare i diritti altrui, posto che mai aveva ricevuto risposta alcuna in relazione alla domanda di assegnazione di posto barca presentata al Comune di Muggia nel 1991.
Successivamente apprendeva, però, che la sua posizione era stata esclusa dalla lista d’attesa in quanto non in regola con il “canone sociale”, e che l’associazione aveva provveduto ad assegnare sedici nuovi posti barca ignorando il fatto che la propria domanda vantava un’anzianità di sedici anni.
Si attivava, pertanto, presso l’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia e l’Autorità Portuale di Trieste, formulando richieste e inoltro di documenti i e informazioni, al fine di tutelare il proprio interesse ad ottenere l’assegnazione del posto barca richiesto fin dal 1991.
Con successive comunicazioni l’Associazione faceva presente all’attore che la richiesta di assegnazione di un ormeggio non equivaleva a richiesta di iscrizione all’Associazione e che i due requisiti dovevano sussistere entrambi per ottenere il posto barca: la mancata assegnazione del posto barca era quindi dovuta al fatto che STEFFÈ Bruno non aveva richiesto di iscriversi all’Associazione; inoltre la stessa convenuta, ancorché concessionaria della Pubblica Amministrazione, non doveva essere ritenuta assoggettata tout court alla normativa amministrativistica.
Ancora, a base della esclusione dell’attore era stata posta anche una missiva del Comune di Muggia del 19 ottobre 2005, dalla quale emergeva che già allora l’attore “….occupa abusivamente l’ormeggio n. 62, di cui si richiedeva la liberazione: proprio tale situazione di abusivismo avrebbe indotto il Consiglio Direttivo dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia a non ammettere STEFFÈ Bruno alla Associazione e, di conseguenza, a non concedere l’ormeggio al soggetto non associato.

 

STEFFÈ Bruno preannunziava pertanto la propria intenzione di presentare un ricorso avverso il diniego di accesso, e chiedeva, per il tramite del proprio difensore, all’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia di voler esibire l’elenco completo dei soggetti a cui era stato chiesto, in un momento precedente, di rimuovere la propria imbarcazione illegittimamente collocata all’interno dello specchio acqueo del porticciolo di Muggia, al fine di verificare se tutti i soggetti che si trovavano in una situazione identica alla propria fossero stati trattati in modo identico: non otteneva risposta alcuna, e solo dopo la notifica del ricorso otteneva una parziale collaborazione e la trasmissione di parte della documentazione.
Si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di chiedere l’annullamento della decisione di non assegnare al ricorrente un posto barca all’interno del porticciolo di Muggia, e dei vari atti presupposti o consequenziali e l’accertamentodel preteso diritto ad ottenere l’assegnazione del posto barca e eventualmente l’iscrizione nella lista dei soci dell’Associazione, con condanna dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Diportisti Muggia all’assegnazione del posto barca e, in subordine, qualora ritenuto requisito necessario, all’inserimento dello stesso tra i soci del sodalizio; oltre al risarcimento dei danni subiti.

 

La causa veniva decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 643/08, nella quale il ricorso principale veniva dichiarato, per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto oggetto della contestazione era un regolamento di un’associazione privata, con riguardo al modo in cui la stessa sceglieva i propri associati.

 

Con riserva di appello, l’attore ha quindi riassunto la causa innanzi a questo Tribunale di Trieste, esponendo le ragioni per cui le quali aveva radicato la causa innanzi al giudice amministrativo, evidenziando la natura dell’attività svolta dall’associazione in quanto concessionaria della Pubblica Amministrazione, ed esaminando la concessione del 4 luglio 2007, n. 526/2007 accordata dall’Autorità Portuale di Trieste all’associazione. Illustra quindi le ragioni per le quali gli atti di assegnazione degli ormeggi ai singoli utenti avrebbero natura di sub concessioni, con conseguente qualità “intrinsecamente amministrativa dell’attività svolta dal concessionario nell’assegnazione di tali sub concessioni”, ed invoca la giurisprudenza, anche di legittimità, a sostegno delle proprie tesi.

 

Denunzia la presunta illegittimità del regolamento del porto nella parte in cui subordina la concessione del posto barca all’adesione all’associazione, e la violazione della concessione dell’Autorità Portuale, sia per mancata previa comunicazione del regolamento stesso all’Autorità Portuale, che per la sua indebita modifica dopo la presentazione delle domande di assegnazione dei posti barca. L’illegittimità del regolamento comporterebbe l’illegittimità derivata di tutti i provvedimenti impugnati che non attribuiscono all’attore il posto barca in quanto “non Socio”. In ogni caso, qualora si dovesse ritenere legittima l’imposizione agli utenti, al fine di poter ottenere il posto barca, di aderire all’associazione, la stessa dovrebbe essere astretta ad accettare l’iscrizione di chiunque ne faccia richiesta.

 

Contesta sotto vari profili le varie motivazioni poste a base della mancata assegnazione del posto barca, tra cui la presunta abusiva occupazione dello spazio acqueo, comunque irrilevante atteso che anche altri soggetti si trovavano nella sua stessa situazione, e l’ente pubblico precedentemente concessionario aveva deciso di non intervenire a reprimere tale abusivismo.

 

Lamenta ancora vizi relativi alla formazione della volontà del collegio deliberante la decisione di mancata assegnazione, ed il differente trattamento di soggetti aventi la sua medesima posizione. In ogni caso rivendica essersi perfezionatala la propria adesione al sodalizio, per avere riscontrato la proposta di adesione dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, impropriamente denominata “richiesta”
Conclude infine come in atto di riassunzione, dopo avere evocato in giudizio solo taluni dei contraddittori già chiamati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
È rimasto contumace D’AMBROSI Raimondo.

 

Nella propria comparsa di costituzione e risposta l’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia sostiene che la propria concessione non avrebbe carattere derivativo dalla precedente, ma sarebbe a tutti gli effetti nuova. La precedente gestione del porticciolo di Muggia era avvenuta da parte del Comune di Muggia che, non avendo mai avviato alcuna procedura di assegnazione dei posti barca, e si era limitato a protocollare le stesse in un elenco senza alcuna valenza amministrativa. Nessun rilievo, quindi, doveva essere quindi attribuito alla trasmissione di tale lista dal Comune di Muggia all’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, quale nuovo concessionario.

 

Ricostruendo la posizione di STEFFÈ Bruno, già vicesindaco e delegato alla gestione del porto, oltre che abusivo occupante del posto barca, ha contestato che gli atti emessi dal sodalizio possano essere equiparati ad atti amministrativi e che, con il rilascio della concessione, si sia attuata una vera e propria delega di funzione alla stessa compagine privata: ha condiviso le ragioni poste a base della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, stigmatizzando la pedissequa riproposizione delle domande attoree. Ritiene inesistente il diritto dell’attore di essere ammesso all’associazione non riconosciuta, anche qualora tale soggetto sia concessionario i beni demaniali, e di conseguenza l’illegittima applicazione di categorie quali l’illegittimità (tipica dei giudizi e dei vizi amministrativi) ad una controversia civilistica: nell’impossibilità di costituire il rapporto associativo contro la volontà dell’associazione, le domande attoree sarebbero inammissibili, senza che vi sia spazio per alcuna condanna al risarcimento dei danni, attesa la mancanza di un comportamento illecito da parte dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia.

 

Infine, verificata la mancata estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti rimasti estranei a questo giudizio, nel mentre erano stati parti di quello innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità della domanda, o in subordine ha chiesto l’integrazione del contraddittorio stesso.
Dopo l’assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., acquisita documentazione presso l’Autorità Portuale di Trieste, la causa è stata rimessa in decisione sulla questione della giurisdizione e sul merito, senza dare ingresso alle richieste istruttorie.
Ciò premesso, la questione di fondo sottoposta all’attenzione del giudicante è quella se il concessionario di bene demaniale, il quale per statuto riservi il godimento dei beni concessi dalla pubblica amministrazione solo ai propri associati, abbia un obbligo legale a contrarre, nei riguardi di chi presenti una richiesta di associarsi; ed ancor prima, se il giudizio sull’esistenza di un tale obbligo sia riservato al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva dei Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero competa all’autorità giurisdizionale ordinaria.
I termini della questione sono ben disegnati dalla decisione, citata dalla stessa parte attrice, di Cass., sez. un., sent. n. 3980 del 1997. Partendo dalla considerazione, del tutto pacifica, che il quadro generale della disciplina delle associazioni è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione di un obbligo legale a contrarre, e che l'ammissione resta pur sempre, così da parte dell'associazione come da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, se ne deduce che l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito della accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto e l'accettazione è, per sua natura, incoercibile.
Al riguardo va escluso che l’inoltro del modulo per la richiesta di adesione, effettuato dall’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, rappresentasse una proposta contrattuale, atteso che la lettura dello stesso non consente assolutamente tale conclusione, difettando il requisito della offerta al pubblico o di quella ad personam: il doc. 5 di parte attrice, invero, aveva ad oggetto la “conferma dell’inserimento in lista d’attesa”, specificando la necessità che ogni soggetto, pur inserito in tale lista, avrebbe dovuto essere socio dell’associazione al fine di ottenere un posto barca.
Non essendosi quindi perfezionato alcun accordo, si deve esaminare se sussistesse in capo all’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia un obbligo a contrarre, assimilabile a quello di cui all'art. 2597 c.c., o che tale obbligo fosse posto dalla concessione amministrativa di cui l’associazione stessa era titolare; o comunque che tale obbligo fosse rivolto ai terzi.
Quanto alla prima questione, la posizione di concessionario, in un ambito ristretto, di servizi di carattere non primari né essenziali, esclude che lo stesso possa essere parificato al monopolista, e che quindi sussista un obbligo legale a contrarre in capo allo stesso.

 

Quanto alla concessione dell’Autorità Portuale di Trieste, la n. 526 del 2007 in atti sub 11 convenuto, la stessa è subordinata ad una serie di condizioni generali espresse nella premessa, nonché da altre specifiche, tra le quali, tuttavia, non ve ne è alcuna riferita a presunti diritti di preutilizzatori, o soggetti iscritti in speciali liste. Anzi nel provvedimento si fa riferimento espresso sia al regolamento per la concessione degli ormeggi di cui al decreto del Presidente dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste n. 303 del 1984, sia alla “lista d’attesa” custodita dall’Autorità Portuale, per ribadire che entrambi sono stati abrogati da tempo. Il concessionario viene obbligato alla predisposizione di un regolamento che riproponga la “regolamentazione marinaresca prevista dal regolamento abrogato[1] e “conservare gli aspetti di salvaguardia e tutela a favore degli assegnatari originali del posto di ormeggio e dei suoi eredi…”. Quest’ultima espressione, per quanto poco corretta grammaticalmente, è sufficientemente chiara da un punto di vista tecnico. Si intende infatti dettare una disciplina che garantisca la protrazione del godimento del posto di ormeggio in capo però ai soli soggetti “assegnatari original(r)i”: ma è pacifico che STEFFÈ Bruno non fosse un assegnatario originario, ma solo un soggetto inserito in una lista di attesa, lista abrogata nell’anno 2000 e non avente alcuna rilevanza giuridica, come anche precisato dalla nota dd. 8.2.2010 dell’Autorità Portuale con cui è stato inoltrato a questo Tribunale di Trieste quanto richiesto con ordinanza del 13.1.2010. Orbene, poiché la concessione è stata rilasciata nel 2007, il riferimento non può essere assolutamente fatto a quella lista alla quale allude reiteratamente parte attrice, in quanto priva di alcun valore. Né è stato dimostrato, ma prima ancora allegato, che STEFFÈ Bruno fosse assegnatario di un posto barca: anzi, tutta la documentazione dimessa è di senso contrario: si veda il doc. 8 di parte attrice, nel quale il Comune di Muggia comunicava che la “richiesta di posto barca” sarebbe stata trasmessa al nuovo soggetto gestore dell’area.

 

Se dunque Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, quale concessionario, non aveva nessun obbligo giuridico, diretto o indiretto, di associare STEFFÈ Bruno, lo stesso non si può dolere della mancata affiliazione, in quanto – come noto ed incontestato tra le parti – la scelta di una associazione non riconosciuta di non accettare l’adesione di un soggetto è libera ed incoercibile.
Ne deriva l’infondatezza delle domande attoree, che devono essere disattese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con sentenza esecutiva; non possono essere liquidate le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, atteso che doveva essere quella la sede per la pronunzia (Cass., sez. 1, sent. n. 469 del 1999; n. 10911 del 2001).

 

P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
rigetta le domande attoree, condannando STEFFÈ Bruno al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5515,00, di cui € 3000,00 per onorari, € 2500,00 per diritti, ed € 15,00 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Trieste, 4 ottobre 2011.
Il giudice          
Dott. Arturo Picciotto


[1] Si tratta di una serie di indicazioni di corrette tecniche di ormeggio ed altro, di carattere generale e che non ha alcun riferimento con i fatti per i quali è causa: comunque il vecchio regolamento è stato acquisito al fascicolo di ufficio presso l’Autorità Portuale.