N. 00399/2012REG.PROV.COLL.
N. 06001/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


 

ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2011, proposto dalla s.r.l. Plav , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Nisticò, con domicilio eletto presso la signora Giulia Piacentino in Roma, via delle Quattro Fontane 15;
contro
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma, rispettivamente nelle persone del Ministro pro tempore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 2745 del 2011, resa tra le parti, concernente PARZIALE DINIEGO ALL'ACCESSO ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI REVOCA CONTRIBUTO FINANZIARIO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l’avvocato Lanigra, per delega dell'avvocato Nisticò, e l'avvocato dello Stato Marone;

1.Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lazio (Sezione terza ter) ha respinto il ricorso n. 10922 del 2010, proposto dalla s.r.l. Plav , ex art. 116 c.p.a., per l’annullamento del provvedimento del 26 ottobre 2010, n. 33817, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, di parziale diniego all’accesso agli atti relativi al procedimento di revoca del contributo finanziario, erogato alla società ai sensi della legge n.488 del 1992.
2. Con atto del 24 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava l’avvio del procedimento di revoca dei contributi concessi alla s.r.l. Plav , a seguito della nota n.1017 del 25 gennaio 2007, con la quale la Guardia di Finanza, compagnia di Vibo Valentia, aveva segnalato l’effettuazione di indagini di polizia tributaria nei confronti della predetta società, e della nota n. 381451 del 12 novembre 2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza II Reparto, con la quale si comunicava che - a seguito di indagini di polizia giudiziaria - erano emerse irregolarità a carico della medesima s.r.l. Plav .
La nota del 24 settembre 2010 comunicava, altresì, che i soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, avrebbero potuto presentare memorie scritte e documenti pertinenti l’oggetto del procedimento, nonché prendere visione degli atti del procedimento, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della sopracitata legge n.241 del 1990 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184.
Con istanze del 20 e 22 ottobre 2010, la s.r.l. Plav chiedeva l’accesso agli atti del procedimento.
Con nota del 26 ottobre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico accoglieva la richiesta di accesso con riferimento agli atti di sua competenza, presentata dalla s.r.l. Plav, mentre, per ciò che riguardava l’accesso agli atti emessi dalla Guardia di Finanza, precisava che non era nella facoltà dell’Amministrazione concedere alcun tipo di accesso ad atti dei quali non era “inequivocabilmente nota” l’ostensibilità e che, qualora ciò fosse stato possibile, la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere rivolta presso la Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che tali atti aveva emesso.
La richiesta di accesso a tali atti veniva reiterata dalla s.r.l. Plav , in data 29 ottobre 2010, nel corso di un incontro svoltosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che confermava il diniego precedentemente comunicato.
3. Con il ricorso di primo grado n. 10922 del 2010, proposto ex art. 116 c.p.a., la s.r.l. Plav ha, quindi, adito il T.A.R. Lazio, sede di Roma, lamentando l’illegittimità del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale le è stato negato l’accesso ai suddetti documenti, predisposti dalla Guardia di Finanza.
Il giudice di prime cure nella sentenza del 24 febbraio 2011, n. 2745, con cui ha respinto il ricorso in questione, ha rilevato che:
a) parte ricorrente sia in possesso di tutti gli elementi tali da consentire l’articolazione di censure nei confronti dell’atto di revoca, in quanto nell’atto di avvio delle indagini sono specificatamente riportate tutte le ragioni, rivenienti appunto dagli atti della Guardia di Finanza e comunque le uniche da prendere in considerazione in sede di contenzioso, che hanno determinato il Ministero ad avviare il procedimento di revoca;
b) non è contestato tra le parti che la società ricorrente è pure in possesso del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che notoriamente contiene tutti gli accertamenti fiscali dettagliati e comprovati e tutte le ragioni di irregolarità riscontrate;
c) la stessa società ricorrente ammette di avere avuto accesso a tutti gli atti del procedimento penale;
d) sembra difficile credere, in relazione a tutto ciò, che non conosca con precisione le ragioni della revoca della concessione.
In sintesi, dunque, il T.A.R. ha rigettato il ricorso dell’odierna appellante, ritenendo che la medesima conosceva le ragioni per cui è stato avviato il procedimento di revoca del finanziamento e che, come rilevato dall’Avvocatura Generale dello Stato, il diritto di accesso non si estende ad un controllo ex se sul corretto comportamento dell’Amministrazione.
Con l’appello in esame, la società ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua parziale riforma, sia integralmente accolto il ricorso di primo grado.
4. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, osserva la Sezione che il presente giudizio non riguarda la legittimità dell’atto di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, bensì esclusivamente il fatto che, proprio a seguito dell’avvio di tale procedimento, la parte destinataria del medesimo provvedimento di revoca ritiene di non aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di accesso agli atti, essendole stata preclusa l’ostensione di alcuni documenti (le note della Guardia di Finanza): la società chiede di poter esercitare tale diritto in considerazione del fatto che proprio dai citati documenti è scaturita la decisione ministeriale di revocare il beneficio in questione.
5. Sul piano normativo, va premesso che la disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all’Amministrazione che detiene i documenti l’obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l’istanza proposta, nonché l’obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall’art. 24) all’esercizio di tale diritto.
Orbene, nel caso di specie non solo non è contestabile la legittimazione della ricorrente a richiedere l’accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalità che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma non ci sono dubbi neanche sul fatto che il suo interesse alla ostensione delle note della Guardia di Finanza sia concreto e diretto, essendo state le medesime - come affermato nell’atto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010 - alla base dell’avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
Né può valere, al fine di sostenere la legittimità della scelta di negare l’ostensione dei pluricitati documenti, il fatto che l’odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi . costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive.
6. In base a quanto esposto, non risulta condivisibile l’affermazione dell’Avvocatura Generale dello Stato, ripresa dal giudice di prime cure, secondo cui la richiesta avanzata dalla s.r.l. Plav si configurerebbe come un controllo ex se sul corretto funzionamento dell’Amministrazione.
Infatti, la richiesta di accesso agli atti è stata fondata sulla richiesta di ostensione di due specifici documenti (strumentale alla acquisizione della necessaria conoscenza per valutare la loro portata lesiva), sicché – nella specie - non può essere ravvisata alcuna iniziativa volta ad esercitare un controllo senza limiti su come abbia avuto luogo l’attività amministrativa.
D’altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all’amministrato l’esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
7. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello è da ritenersi fondato e va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va integralmente accolto il ricorso in primo grado n. 10922 del2010.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6001 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente il ricorso di primo grado n. 10922 del 2010 ed ordina al Ministero dello Sviluppo Economico di rilasciare, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, copia della documentazione richiesta da parte appellante (la nota n. 1017 del 25 gennaio 2007 della Compagnia di Vibo Valentia e la nota n. 381451-09 del 12 novembre 2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza).
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che quantifica in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore
 
L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)