La mancanza di un principio di prova desumibile dai verbali delle operazioni di scrutinio circa l'effettiva esistenza di voti di preferenza asseritamente non conteggiati rende il ricorso meramente esplorativo e quindi inammissibile pur in presenza di specifici motivi di doglianza e della puntuale indicazione del numero delle schede e delle sezioni interessate.

 

 

 

N. 00464/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2011 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2011, proposto da:
Boris Gombac, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30;

contro

Provincia di Trieste;

nei confronti di

Stefano Martucci, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Fabio Severo 19;

per la rettifica attribuzione della cifra individuale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trieste

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Stefano Martucci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Gombac Boris ha impugnato i risultati delle elezioni del Consiglio Provinciale di Trieste, esponendo:

- di aver partecipato alle elezioni del 15/16.05.2011 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trieste quale candidato della lista “Lista Civica Di Piazza per Trieste” nel collegio elettorale San Dorligo della Valle n. 2;

- di non essere stato eletto consigliere provinciale perché non gli sarebbero stati attribuiti 5 voti, che sarebbero stati illegittimamente annullati nelle sezioni elettorali n. 3 di Sant’Antonio in Bosco, n. 4 di San Giuseppe e n. 5 di Domio.

Il ricorrente ha, comunque, precisato che per essere eletto gli sarebbero sufficienti solo due voti al fine di conseguire una cifra individuale di 11,29 che è superiore a quella di 11,27 assegnata a Martucci Stefano.

Ha, inoltre, ipotizzato che nelle citate sezioni elettorali n 3, 4 e 5 ben 5 schede elettorali sarebbero state annullate e non gli sarebbero stati attribuiti i relativi voti, nonostante l’elettore avesse tracciato la croce sul suo nome .

In particolare, per le due schede annullate nella sezione elettorale di S. Antonio, si sostiene che era stato segnato con una croce solo il suo nome, senza segnare né il simbolo del partito né il candidato presidente ed analogamente sarebbe avvenuto per una scheda nella sezione elettorale n. 4 di San Giuseppe e nella sezione elettorale n. 5 di Gomio, mentre un’altra scheda, nella sezione elettorale n. 4 di San Giuseppe, sarebbe stata conteggiata per il solo presidente senza attribuire il voto al candidato Gombac, pur essendo stata tracciata la croce sul suo nome ma senza segnare il simbolo della lista.

Alla stregua di tali allegazioni il ricorrente sig Gombac ritiene che l’annullamento delle cinque schede elettorali sarebbe illegittimo perché in contrasto con l’art. 74 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 che considera valido il voto espresso dall’elettore “ tracciando un segno sul relativo rettangolo”.

Il controinteressato Martucci Stefano si è costituito in giudizio notificando ricorso incidentale e domanda riconvenzionale.

Viene eccepita in primis l’inammissibilità del ricorso perché del tutto sfornito di supporto probatorio e quindi con carattere meramente esplorativo.

Il sig. Stefano Martucci ha poi proposto ricorso incidentale al dichiarato fine di far valere il suo interesse, sorto dal ricorso principale, all’applicazione, anche nei suoi confronti, della stessa regola denunciata dal ricorrente principale, nell’assunto che dal ricorso principale gli sarebbe derivato l’interesse a proporre domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento dei voti non attribuitigli, perché, anche nei suoi confronti, sarebbe stata applicata la regola denunciata dal ricorrente e che risulta incompatibile con la norma di cui all’art. 74 del DLgs n 267/2000.

Si sostiene pertanto che, se è legittima la censura mossa dal ricorrente ai criteri applicati dalle Commissioni elettorali delle Sezioni n.ri 3, 4 e 5 del suo collegio, l’eadem ratio dovrebbe valere anche nei confronti del controinteressato quale candidato per la lista “ Lista civica Di Piazza per Trieste” nel collegio provinciale “Trieste III”.

Egli quindi denuncia che nelle sezioni elettorali n.ri 2 – 8 – 15 – 36 – 49 – 52 – 89 – 122 – 141 – 152 – 186 – 192 – 199 – 202 – 203 – 221 – 224 – 227 – 229 – 236, sono state annullate rispettivamente n.ri 22 – 10 - 18-15-15-10-19-13-15-11-17-12-18-17-1-1-22-25-12-20 schede elettorali.

Il controinteressato espone quindi che, a quanto gli è stato riferito, con le citate schede elettorali non gli sono stati attribuiti 2 voti nella sez. n. 2, 1 voto nella sez. n. 8, 3 voti nella sez. n. 15, 2 voti nella sez. 36, 3 voti nella sez. 49, 1 voto nella sez. 52, 2 voti nella sez. 89, 2 voti nella sez. 122, 3 voti nella sez. 141, 2 voti nella sez. 152, 2 voti nella sez. 186, 2 voti nella sez. 192, 2 voti nella sez. 199, 1 voto nella sez. 202, 1 voto nella sez. 203, 2 voti nella sez. 221, 2 voti nella sez. 224, 2 voti nella sez. 227, ( ?) voti nella sez. 229 e 3 voti nella sez. 236.

I citati voti sono stati annullati al contro interessato, in violazione dell’art. 74 del DLgs 267/2000, perché l’elettore si sarebbe limitato a segnare solo il nome del candidato senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista e/o sul candidato Presidente.

Il ricorso è inammissibile perché totalmente sfornito del benché minimo principio di prova. In effetti tutto il ragionamento del ricorrente si basa sulla mera presenza di un certo numero di schede dichiarate nulle nelle sezioni da lui citate, senza che egli sia in grado di addurre un anche minimo indizio del fatto che le schede avrebbero contenuto un voto di preferenza espresso nei suoi confronti.

Invece il Collegio ritiene che, anche in materia di ricorsi elettorali, come chiarito dal T.A.R. Sicilia Catania, sez. II con la sentenza 11 novembre 2010 , n. 4406,” l'attenuato rigore dell'onere probatorio non deve sfociare nella generica indicazione di elementi avulsi da riscontri oggettivi documentali che inducano a reputare la prospettazione del vizio come mero espediente per provocare un inammissibile riesame, ope iudicis, delle operazioni dello scrutinio, e ciò tanto più se si considera che le operazioni sono puntualmente documentate in atti assistiti da fede privilegiata in forza dell'art. 2700 c.c. (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 novembre 2009 , n. 6933).

Di conseguenza, è da escludere che il ricorso elettorale possa limitarsi alla formulazione di censure sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l'attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l'eventuale correzione dei risultati elettorali (Cons. Stato, V, 4.5.2010 n. 2539; T.A.R. Sicilia - Catania, II Sez. n. 2347/2008; T.A.R. Lazio-Roma, 2298/2007).

Dunque, l'attenuazione dell'onere probatorio che governa il giudizio elettorale, e che discende direttamente dal fatto che le varie fasi del procedimento elettorale sfuggono al diretto controllo dell'interessato e che la relativa documentazione non è immediatamente riscontrabile, non può comunque spingersi fino al punto di abrogare il principio generale dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c., o a farlo ritenere validamente rispettato mercè la semplice esposizione analitica dei vizi denunciati (che è questione diversa e successiva, attinente alla completezza delle censure).”

Nel caso di specie non viene nemmeno prodotta una qualche dichiarazione di persona presente allo scrutinio delle schede, a prescindere dalla possibile valorizzazione a tal fine di una mera dichiarazione priva di assunzione della relativa responsabilità penale, sicchè è evidente che il presente ricorso presenta un inammissibile contenuto meramente esplorativo.

Data l’inammissibilità del ricorso principale il ricorso incidentale diventa improcedibile per carenza di interesse, senza contare che anch’esso sarebbe stato inammissibile perché viziato dalla medesima totale mancanza di supporto probatorio del ricorso principale.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)