N. 00481/2012REG.PROV.COLL.
N. 08518/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso in appello nr. 8518 del 2011, proposto dal Colonnello Roberto CORCIONE, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rita Moscioni, con domicilio eletto presso il signor Biagio Marinelli in Roma, via Acquedotto Paolo, 22,
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
Colonnelli Stefano TUZI e Luigi GALEOTTI DEL RE, non costituiti,
per l’annullamento
della sentenza nr. 7345/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, emessa in data 18 maggio 2011 e depositata in Segreteria in data 19 settembre 2011, nella parte in cui non riconosce al Corcione il diritto di esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti relativi: ai libretti personali (c.d. note caratteristiche), dal giorno dell’incorporamento nella Forza Armata a tutto il 2010, ed allo stato di servizio (c.d. Mod. 127) dei seguenti valutati: Ten. Col. Luigi Caldarola, Ten. Col. Aldo Micaletto, Ten. Col. Biagio D’Andrea, Ten. Col. Antonio Conte, Ten. Col. Ignazio Pensabene, Ten. Col. Claudio Perdonati, Ten. Col. Sabatino Pasquale De Masi, Ten. Col. Vincenzo D’Angelo, Ten. Col. Enrico Bellucci, Ten. Col. Pier Giorgio Zannetti, Ten. Col. Renato Dal Prato, Ten. Col. Adriano Ruspolini, Ten. Col. Roberto Amoroso, Ten. Col. Bruno Romano, Ten. Col. Enrico Fallani, Ten. Col. Giampietro Porcu, Ten. Col. Dario Pontillo, Ten. Col. Walter Marchetti, Ten. Col. Remigio De Meo, Ten. Col. Cosimo Ilio Buffelli, Ten. Col. Maurizio Pescara, Ten. Col. Nicola Mignogna, Ten. Col. Giovanni Fratangeli, Ten. Col. Ciriaco Fausto Troisi, Ten. Col. Roberto Faiazza, Ten. Col. Stefano Tuzi e Ten. Col. Luigi Galeotti Del Re, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti amministrativi sopra menzionati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;
Udita l’avv. Moscioni per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Col. ris. E.I. Roberto Corcione ha partecipato alla procedura valutativa per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, riportando un giudizio di idoneità ma collocandosi in posizione non utile per l’iscrizione in quadro.
Pertanto, al dichiarato fine di verificare l’operato della Commissione di avanzamento ed eventualmente tutelare in sede giudiziale i propri interessi, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa ai verbali della Commissione medesima, nonché alla documentazione caratteristica (libretti personali e stati di servizio) dei militari – in epigrafe meglio indicati – che lo hanno preceduto in graduatoria e sono risultati iscritti in quadro.
Nel presente giudizio, ha quindi impugnato le determinazioni parzialmente negative dell’Amministrazione della Difesa, la quale ha autorizzato l’accesso ai soli verbali della Commissione respingendo l’istanza per il resto, siccome ritenuta “generica e indeterminata” quanto all’individuazione dell’interesse all’accesso, e pertanto preordinata a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
Col presente appello, il Col. Corcione chiede la riforma della sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il detto diniego parziale di accesso.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, opponendosi all’accoglimento del gravame e depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
5. Al riguardo, già in passato questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare il diritto del militare, il quale abbia partecipato a una procedura di avanzamento risultando idoneo ma non iscritto in quadro, di avere accesso ai libretti personali dei militari iscritti, al fine di valutare la legittimità dell’operato della Commissione di avanzamento ed eventualmente proporre ricorso giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2010, nr. 1453; id., 12 marzo 2009, nr. 1455).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume l’Amministrazione, l’istanza non può qualificarsi né generica e indeterminata, né preordinata a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa: infatti, l’odierno appellante ha specificamente individuato i militari cui si riferisce la documentazione che ha chiesto di visionare, ed ha chiaramente ricondotto il proprio interesse alla verifica della regolarità della procedura di avanzamento cui ha partecipato.
A fronte di ciò, nessuna rilevanza ha la circostanza che egli non abbia a tutt’oggi proposto alcun ricorso, essendo principio giurisprudenziale pacifico che l’interesse alla tutela dei propri diritti, idoneo a sorreggere un’istanza di accesso, non presuppone necessariamente il già avvenuto esercizio di iniziative giudiziali, e risultando evidente che solo da una completa visione degli atti della procedura l’istante potrebbe trarre la conoscenza di eventuali vizi da far valere – se del caso – in sede giurisdizionale.
Nemmeno può assumersi la sussistenza di esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati (per vero non invocate nel censurato diniego di accesso), avendo questi partecipato alla procedura valutativa, con ciò accettando il confronto pubblico e trasparente fra le proprie qualità e caratteristiche e quelle degli altri aspiranti al grado superiore.
Infine, quanto agli inconvenienti pratici paventati dall’Amministrazione in riferimento al numero ingente di militari cui inerisce la richiesta ed alla conseguente presumibile notevole mole del materiale documentale implicato, questi potranno essere risolti concordando con l’istante, in un’ottica collaborativa, i tempi e le modalità dell’esercizio del diritto di accesso.
6. In conclusione, s’impone la riforma della sentenza impugnata con l’affermazione della integrale fondatezza dell’originaria istanza di accesso formulata dal Col. Corcione.
7. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)