N. 00538/2011  

                                                                                                                REG.PROV.COLL.
                                                                                                                      

                                                                                                                       N. 00478/2009

                                                                                                                              REG.RIC.


                                                                    simbolo repubblica italiana.jpg
                                                          

                                      R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A


                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


                       Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia


                                                                  (Sezione Prima)

 

 

          ha pronunciato la presente


                                                                SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 478 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aeroporto Marco Polo Save spa, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Mirta Samengo, con domicilio eletto presso l’ultima,in Trieste, via Donota 3;

 

                                                                    contro


Autorita' Portuale di Trieste, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
                                                               

                                                              nei confronti di


Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro Spa, Impresa Generale di Costruzioni Rizzani De Eccher Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Dal Pra', Giuseppe Sbisa', Davide Furlan, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Donota 3; Sinloc - Sistema Iniziative Locali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Dal Pra', Davide Furlan, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto ut supra, via Donota 3; Banca Infrastrutture Innovazioni e Sviluppo Spa, Antonini Legnami Srl;

 

                                                              per l'annullamento


quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell'Autorità portuale di Trieste dd. 15.6.2009, relativo all'istanza di concessione demaniale aree del Porto Vecchio- art. 10 bis legge n. 241/90, con la quale è stata rigettata la domanda di concessione demaniale proposta dalla ricorrente e della nota dell'Autorità Portuale di Trieste dd. 20.3.2008, relativa all'avvio del procedimento amministrativo di rilascio concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto vecchio di Trieste;
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12.1.10 della deliberazione n. 9/2009 del Comitato Portuale dd. 16 giugno 2009 avente ad oggetto: "parere ex art. 8 comma 3, lett. H L. 84/94. Procedimento della Concessione Demaniale delle aree del Porto Vecchio di Trieste;
di ogni atto presupposto in particolare, della relazione istruttoria dd.5 giugno 2009, nonchè della nota dell'Autorità Portuale di Trieste n. 004623/P dd. 20.3.2008; di ogni atto conseguente e successivo, non noto alla ricorrente di definizione del procedimento concessorio e di assegnazione delle aree.
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 18.3.2010 della relazione istruttoria dd. 5 giugno 2009 e della nota dell'Autorità Portuale di Trieste n. 0004623/P dd. 20.3.2008;
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7.12.2010, della deliberazione n. 9/2009 del Comitato Portuale dd. 16 giugno 2009 e della relazione istruttoria dd. 5 giugno 2009, nonchè della nota dell'Autorità Portuale di Trieste n. 0004623/P dd. 20.3.2008;
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.3.2011 degli atti di definizione del procedimento concessorio di data e di numero non conosciuti,con i quali l'Autorità Portuale avrebbe assegnato alle ditte controinteressate la concessione demaniale delle aree relative al Porto Vecchio, nonchè della relativa convenzione di concessione e, di eventuali pareri e/o autorizzazioni di data e numero sconosciuti alla ricorrente;
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24.5.2011:
-della deliberazione 441/10 del 24.11.2010 dell'Autorltà Portuale di Trieste avente ad oggetto: “Portocittà S.r.l.- concessione demaniale marittima delle aree del Porto Vecchio di Trieste, della superficie complessiva di mq. 435. 747, per la durata di anni settanta";
- dell'atto prot. 8/2010 Reg. e 3026 Rep. del 25/11/2010 avente ad oggetto la concessione da parte dell’Autorità Portuale di Trieste e Portocìttà s.r.l. delle aree del Porto Vecchio;
- del parere del 19.11.2010, prot. n.0015616/A, e firma del Direttore regionale della Direzione Regionale per i Beni Culturali Poesaggistici del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto: "Concessione di immobili demaniali riconosciuti d'interesse culturale. Art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004. Trasmissione del provvedimento autorizzativo";
- dei verbali della Conferenza di Servizi del 09.12.2009 e del 18/12/2009 aventi ad oggetto: “Procedura per la concessione di beni demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito del Porto Franco Vecchio ex art. 5 e ss. del D.P.R. 509/97", nonché del verbale della Conferenza di Servizi del 05.05.2010 avente ad oggetto: "Procedura per la concessione di beni demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito del Porto Franco Vecchio ex artt. 5 e ss. del D.P.R. 509/97 (approvazione progetto defìnitivo)" con allegati relativi pareri favorevoli;
-dei pareri del 09.07.2010, prot. 6086/10, a firma del Direttore della Filiale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio, del 14.07.2010, prot.23679, a firma del Direttore dell’Ufficio delI’Agenzia delle Dogane di Trieste; e del 30.07.2010, prot.0010734/A, a firma del Dirigente Tecnico dell’Ufficio Opere Marittime di Trieste - Magistrato alle Acque;
nonchè
- di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ivi compresi, tutti gli atti della procedura di affidamento della concessione demaniale di cui si controverte, già oggetto del ricorso introduttivo e dei precedenti motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Trieste e di Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro Spa e di Sinloc - Sistema Iniziative Locali Spa e di Impresa Generale di Costruzioni Rizzani De Eccher Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

                                                              FATTO e DIRITTO


1. - La Società ricorrente impugna in primis il provvedimento dell’Autorità Portuale di Trieste n. 7776 del 15.6.09, di reiezione della sua domanda di concessione demaniale di un’area nel Porto Vecchio di Trieste.
1.1. - In fatto, espone di aver partecipato, con istanza del 30.7.08, alla procedura per l’assegnazione di aree demaniali nel Porto Vecchio, presentando il progetto di un “intervento unitario di recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione”, comprendente la quasi totalità delle aree messe a gara.
Con nota dell’8.5.09, l’Autorità dava comunicazione - ex art. 10-bis della L. 241/90 - dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, per pretesa mancata conformità del progetto alla pianificazione urbanistica e territoriale delle aree. Nonostante le puntuali controdeduzioni dell’interessata, la domanda, con il primo degli atti qui opposti, è stata respinta.
1.2. - Con il ricorso introduttivo l’istante censura sia il procedimento di gara utilizzato dall’Autorità Portuale, che l’esclusione della sua domanda.
Quanto al primo aspetto, eccepisce: violazione degli artt. 144 e sg. del D.Lg. 163/06 ed erronea applicazione degli artt. 36 e sg. del Codice della Navigazione. Violazione di principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nelle procedure di evidenza pubblica.
Quanto al diniego della concessione, lamenta: illegittimità derivata da quella della procedura di affidamento. Violazione del punto 3) della Lettera di Invito. Errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - L’istante ha successivamente proposto 6 ulteriori atti di motivi aggiunti.
3.1. - Con il primo, notificato il 23.12.09 (anche nei confronti dell’Impresa Maltauro e delle altre Ditte componenti della costituenda ATI, indicate dall’A.P. come autrici del miglior progetto), impugna alcuni atti del procedimento e, in specie, il parere n. 9 del 16.6.09 del Comitato Portuale - che ha espresso parere favorevole all’offerta proposta dall’ATI Maltauro - ribadendo sostanzialmente, ancorchè ampliati e meglio articolati, gli stessi motivi già proposti col ricorso introduttivo.
3.2. - Col secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11.3.10, ha proposto ulteriori motivi nei confronti dei medesimi atti già impugnati, derivanti dall’esame del progetto presentato dall’ATI vincitrice, al quale ha avuto accesso in data 5.2.10, contestando sia la propria esclusione che l’affidamento della concessione alla controinteressata.
In relazione al primo aspetto deduce: contraddittorietà e disparità di trattamento; errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento.
Quanto al secondo: errore sui presupposti e difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
3.3. - Il terzo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 26.11.10) impugna la concessione demaniale, se già rilasciata ai controinteressati, lamentando illegittimità derivata da quella degli atti già impugnati in precedenza.
3.4. - Con il quarto ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 21.2.11, anche nei confronti della neo costituita società PORTO CITTA’ s.r.l.), contesta (oltre a tutti i precedenti atti) il parere n. 11 del 21.9.10 del Comitato dell’Autorità Portuale relativo alla concessione demaniale a Porto Città, nonché la concessione demaniale alla stessa rilasciata, con atto n. 8 del 25.11.10, per illegittimità derivata.
3.5. - Il quinto ricorso per motivi aggiunti (notificato il 20.5.11) impugna ancora la concessione demaniale rilasciata a Porto Città s.r.l., e atti connessi, lamentando:
1) violazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 509/97;
2) violazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione. Illogicità e contraddittorietà dell’esclusione di Save.
3) Violazione degli artt. 19 e sg. del D.Lg. 152/06. Violazione degli artt. 21, 57-bis e 146 del D.Lg. 42/04. Difetto di istruttoria.
4. - L’Amministrazione si è costituita anche in alcuni dei motivi aggiunti, ribadendo la correttezza dell’esclusione di SAVE e sottolineando come, una volta accertato che la stessa è stata legittimamente esclusa, al Tribunale è precluso l’esame di ogni ulteriore questione (in specie relativa alla concessione data alla Società controinteressata), in quanto proposta da soggetto non legittimato.
5. - E’ presente in giudizio anche l’ATI controinteressata, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, di cui chiede la reiezione; non senza averne eccepita l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto SAVE spa è stata legittimamente esclusa, per incompatibilità urbanistica del suo progetto.
6. - Tutte le parti hanno presentato ampie memorie con cui ampliano e precisano le già rassegnate conclusioni.
Dopo ampia discussione (ove la controinteressata ha ribadito la mancanza di legittimazione della ricorrente financo a presentare la domanda, in quanto relativa ad un’attività che, non essendo ricompresa nel suo oggetto sociale, neppure avrebbe potuto porre in essere), in data odierna il ricorso, ed i motivi aggiunti, sono stati trattenuti per la decisione.
7. - Il ricorso ed i motivi aggiunti sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili, nei termini che verranno appresso esposti. Ciò consente al Collegio di non esaminare funditus le numerose eccezioni preliminari sollevate dalla P.A. resistente e dai controinteressati.
7.1- Il ricorso introduttivo, ed i primi motivi aggiunti, come riferito nel breve riassunto in fatto che precede, contestano sia la procedura di assegnazione della concessione di cui trattasi che la reiezione della domanda presentata dalla ricorrente.
7.1.1. - In merito alla prima questione, l’istante osserva che “l’oggetto della concessione …è senza dubbio diverso dalla semplice concessione in uso di porzioni di suolo demaniale al cui affidamento è preordinata la disciplina del Codice della Navigazione seguita dall’Autorità Portuale (art. 36 Cod. Nav.)”, e ciò in quanto, essendo l’intervento previsto “complesso e articolato” e “assimilabile ad una concessione di lavori pubblici”, doveva essere assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti (e, in specie, all’art. 144) ed alle relative regole procedimentali, che prevedono “ben altre garanzie di pubblicità e trasparenza rispetto a quelle offerte al Codice della Navigazione”. Nella specie, infatti, sarebbero mancati sia una adeguata pubblicità che specifici, predeterminati, criteri di valutazione comparativa delle diverse domande, apparendo insufficiente il generico riferimento contenuto nell’atto di avvio del procedimento alla preferenza che sarebbe stata accordata a chi avesse offerto “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Autorità Portuale, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenuto conto della destinazione funzionale delle aree indicata dalla Variante”. Con il suo comportamento, la PA ha arbitrariamente valorizzato ex post (cioè dopo aver conosciuto il contenuto delle domande) sia gli elementi di fatto utilizzati per attribuire la concessione, che quelli ritenuti ostativi all’accoglimento delle domande. In particolare, SAVE rileva che la sua domanda è stata respinta perché asseritamente mancante della conformità urbanistica, elemento mai richiesto dalla lex specialis, né come requisito né come criterio di valutazione.
7.1.2. - Il motivo, come rilevato anche dalla difesa dell’Autorità Portuale, è infondato.
Infatti, nel nostro caso, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si è proprio nella fattispecie della concessione a privati di suolo demaniale marittimo (regolata, con norme speciali ed a fattispecie esclusiva, dagli artt. 36 e sg. del Codice della Navigazione) e non di concessione di lavori pubblici (di cui agli artt. 144 sg. del Codice degli Appalti). L’art. 3, comma 11, del D.Lg. 163/06 definisce infatti le “concessioni di lavori pubblici” come “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice”. La procedura attivata dall’Autorità portuale riguarda invece, in perfetta adesione con l’art. 36 Cod. Nav., “l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”. Correttamente precisa la difesa dell’Amministrazione che oggetto ed obiettivo della procedura era solo attribuire le concessioni di suolo demaniale (verso pagamento di un canone), in conformità alle richieste che avrebbero avanzato i privati, non la realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’area portuale. E ciò perchè non era a priori ipotizzabile quale contenuto avrebbero avuto le singole istanze (le 34 domande ammesse, infatti, sono risultate tra loro estremamente eterogenee, ricomprendendo sia richieste di concessione con progetti di ampio respiro, come quelli presentati dalla ricorrente e dall’ATI Maltauro, sia semplici richieste di aree di limitata e limitatissima superficie per specifiche attività). L’Avviso, inoltre, precisava espressamente che la procedura era quella di cui all’art. 36 e sg. del Cod. Nav., con la conseguenza che era ben noto ai partecipanti (che non hanno tempestivamente sollevato eccezioni sul punto. In giurisprudenza, quanto all’onere di impugnare tempestivamente il metodo di gara, pena l’acquiescenza, si veda, ad esempio: TAR Campania - Napoli 1398/11) che la valutazione delle domande sarebbe avvenuta come previsto dall’art. 37 (che, “nel caso di più domande di concessione”, prevede che “è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”), cioè attraverso un giudizio da effettuarsi una volta conosciuto il contenuto delle domande, con ampia discrezionalità ed ancorato, più che alla migliore qualità del progetto offerto, alla sua maggior rispondenza all’interesse pubblico della cui cura l’autorità concedente è attributaria. Va da sé che, se la procedura di cui agli artt. 36 e sg. del Cod. Nav. Posta in essere dall’Autorità Portuale è quella che, nella specie, andava necessariamente utilizzata, tutte le censure della ricorrente sono destituite di fondamento, poiché lamentano non essere stata seguita una diversa (ancorchè maggiormente garantistica) procedura, che però è prevista dalla legge per casi diversi.
7.1.3. - La seconda censura del ricorso introduttivo ( che viene ampliata e meglio precisata con i primi motivi aggiunti) lamenta che, erroneamente, la domanda di SAVE non è stata presa in considerazione per una pretesa (insussistente) “non conformità urbanistica del progetto” - circostanza che è risultata essere l’unico elemento ostativo - “mai richiesta come presupposto o elemento imprescindibile della progettazione”.
Va, dapprima, osservato come, al contrario di quanto afferma la ricorrente, la conformità urbanistica degli eventuali progetti presentati dai richiedenti la concessione di aree del Porto Vecchio era un imprescindibile requisito della domanda; è ciò non solo perché è in re ipsa che qualsiasi progetto comporti la realizzazione di nuove opere o la modifica di quelle esistenti deve essere conforme alla pianificazione in atto (cioè all’uso del territorio previamente stabilito dai competenti organi), ma anche perché ciò era espressamente richiesto dall’Avviso di attivazione della procedura, ove si evidenziava che l’A.P. intendeva procedere all’assegnazione di concessioni demaniali nell’area del Punto Franco Vecchio “sulla base della Variante al Piano Regolatore Generale Portuale per l’ambito del Porto Vecchio, approvata con decreto del Presidente della Regione Autonoma F.V.G. in data 10 settembre 2007”, valutando cioè progetti conformi alla pianificazione vigente.
In concreto, l’A.P. ha escluso la domanda della ricorrente (riguardante l’intero compendio di aree demaniali costituenti il Porto Vecchio, con previsione di un “intervento unitario di recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’intera zona, attraverso un rilevante complesso di interventi di infrastrutturazione dell’area e di recupero edilizio degli immobili” che, per la sua imponenza, prevedeva, come contropartita, una durata della concessione di 90 anni) in quanto ritenuta urbanisticamente non conforme (laddove nella domanda si era, in più punti, dichiarata la conformità degli interventi e delle destinazioni d’uso previste alla Variante stessa) con riferimento ad alcuni specifici aspetti, che vengono in appresso esaminati.
Va, innanzi tutto, evidenziato che il progetto, stante la sua imponenza e complessità, prevede di essere attuato in due tempi. Le opere relative allo scenario “a lungo termine” allo stato non sono, per esplicita ammissione di SAVE, conformi alla pianificazione in essere e richiedono, per poter essere realizzate, modifiche dei Piani urbanistici. Ma anche per quelle relative allo “scenario a breve e medio termine” sussistono, secondo l’A.P., “discordanze e incongruenze”, in particolare, per quanto concerne la diga foranea per la quale è previsto dalla pianificazione vigente il solo uso a protezione della costa, laddove la ricorrente vi ha impresso quello di “nautica da diporto e ristorazione”. Per il comparto funzionale E, SAVE prevede la funzione “direzionale”, non ammessa dallo strumento urbanistico in vigore; e per il comparto F (quello da realizzare “a lungo termine”), le funzioni ipotizzate sono “attività produttive legate alla nautica, ricettiva e ristorazione, espositiva, servizi al diporto, commerciale al minuto” cioè la c.d. “portualità integrata”, parimenti, allo stato, non ammessa.
La ricorrente, anche in pubblica udienza, contesta le affermazioni dell’A.P., precisando che per il comparto E la funzione “direzionale” è indicata per mero errore di trascrizione nella tabella riepilogativa, mentre nelle planimetrie risulta, correttamente, indicata la funzione di “formazione e ricerca”; allo stesso modo per quanto concerne la diga foranea, la previsione (contrastante con la destinazione urbanistica in atto) a “nautica da diporto e ristorazione” è stata espressamente condizionata alla cessazione dell’attività in essere e alla rifunzionalizzazione dell’intero comparto.
Infine, quanto al comparto F, precisa che, trattandosi di “scenario a lungo temine”, sono state date indicazioni di larga massima e comunque legate alla mancata realizzazione di Adria Terminal e alla ridefinizione delle funzioni dell’intero comparto.
7.3.1.1. - Le, pur sottili, argomentazione della ricorrente non possono essere accolte. Infatti l’Avviso, come si è visto, prevedeva la compatibilità di quanto proposto dai privati alla pianificazione delle aree portuali attualmente vigente, e non a possibili, future, modificazioni. Con la decisione n. 90/11 (resa nei confronti di altra ricorrente), questo Tribunale ha rilevato che le aree oggetto anche della domanda di SAVE (comprendente quasi l’intera area del Porto Vecchio) risultano normate da due diversi strumenti urbanistici: il P.R.G. del Comune di Trieste e il Piano del Porto. La Variante al Piano del Porto, all’art. 47, destina la Zona F ad attività “portuale commerciale”, consentendo peraltro, tra le “funzioni ammesse”, “tutte quelle previste dall’art. 5.11.1” delle N.T.A. del vigente P.R.G., che disciplina la medesima zona, denominata L1a, quale “zona per i traffici portuali”, ove “è consentito l’insediamento di tutte le attrezzature, servizi ed impianti connessi con l’attività portuale”. La destinazione indicata dai due Piani per la medesima area, quindi, non è omogenea, ma prevale comunque - a tenore dell’art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. (che prevede che “in considerazione del diverso grado di definizione dei due strumenti di pianificazione dell’area dell’ambito del Porto Vecchio, ossia la presente variante e la variante al P.R.P. si precisa che in presenza di discrepanze tra i due strumenti sono da ritenersi prevalenti le previsioni contenute nella variante al P.R.P.”) - quella “portuale commerciale” di cui al Piano del Porto, e non quella indicata dalla ricorrente, di “portualità integrata”; con la conseguenza che nella Zona F (anche a prescindere dal problema della realizzazione o meno di Adria Terminal, che occupa l’UMI 23, in essa ricompresa) non potrebbero, allo stato, essere insediate le attività che la ricorrente propone nel suo progetto.
Ciò è sufficiente (a prescindere dall’esame delle ulteriori incompatibilità urbanistiche rilevate) per concludere che la domanda di SAVE è stata legittimamente respinta nel merito.
7.1.4. - La ricorrente, con i primi motivi aggiunti svolge ulteriori contestazioni avverso gli atti impugnati.
In particolare, eccepisce che la valutazione delle domande presentate sia stata effettuata da un organo monocratico (il RUP) anziché da una Commissione all’uopo designata, in violazione del principio di collegialità; che la valutazione delle 34 domande non escluse (perché urbanisticamente conformi) sia stata effettuata alla stregua di un criterio (la rispondenza al “più rilevante interesse pubblico”) esplicitato solo nella fase istruttoria e non nell’Avviso e, infine, che vi sia stata disparità di trattamento nella valutazione delle domande, poichè anche la controinteressata aveva espresso la disponibilità a “definire ulteriormente i contenuti e i termini della concessione in sede di contraddittorio con l’A.P.”..
7.1.4.1. - Sul primo punto, è agevole rilevare come il RUP si sia limitato a svolgere le funzioni istruttorie che gli competono, per poi rimettere l’affare al competente Comitato Portuale per la formulazione del parere di cui all’art. 8, comma 3, lett. h) della L. 84/94. E’ a tale organo collegiale che, quindi, va imputata la determinazione finale.
7.1.4.2. - Quanto alla seconda doglianza, vale ciò che si è in precedenza esposto: trattandosi di procedura di concessione demaniale ex art. 36 e sg. del Cod. Nav., il criterio di valutazione delle domande concorrenti è direttamente stabilito dalla legge e, perciò solo, non può ritenersi indicato a posteriori.
7.1.4.3. - In relazione alla pretesa disparità di valutazione delle uniche due domande che richiedevano la concessione di pressoché tutte le aree posta a gara e proponevano una globale riqualificazione dell’ambito portuale, va rilevato come la sola domanda della ricorrente sia stata correttamente valutata, sotto più aspetti, non conforme alla disciplina urbanistica vigente, e conseguentemente esclusa.
Ciò fa venir meno l’identità della situazione sottesa, su cui unicamente può innestarsi la censura di disparità di trattamento.
7.2. - In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, vanno respinti, con la conseguenza che l’esclusione della ricorrente deve ritenersi correttamente disposta.
A ciò consegue, ulteriormente, che - come stabilito dall’A.P. n. 4/11 - l’istante non ha interesse (né legittimazione) a contestare l’assegnazione delle concessione demaniale a terzi. I successivi motivi aggiunti vanno, pertanto, dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Secondo il recente insegnamento della già menzionata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, infatti, “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto la definitiva esclusione, oppure l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Ed il positivo riscontro della legittimazione al ricorso, sempre secondo le puntualizzazioni dell’A.P. n. 4/11, è necessario tanto per far valere un interesse, cd. finale, al conseguimento dell’appalto, quanto per perseguire un interesse meramente strumentale diretto alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione” (cfr. C.S. n. 3069/11).
8. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti tutte, sussistendo le ragioni di legge.

 

                                                                   P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e i cinque motivi aggiunti di cui in epigrafe, in parte li rigetta, in parte li dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti tutte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Saverio Corasaniti, Presidente

 

Oria Settesoldi, Consigliere

 

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)