In materia di giurisdizione, l’azione di rivendicazione della proprietà privata di un bene demaniale è materia estranea alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.

La richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo di determinazione di un canone demaniale non ha rilievo ai fini della competenza del giudice adito se l’illegittimità del provvedimento è sostenuta sulla base della rivendicata proprietà del bene.

 

 

 

 

 

 

 

N. 00556/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2009 REG.RIC.

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2009, proposto da:
Sabino Taccardi, in proprio e quale titolare dello Stabilimento Balneare Gabriele, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pullano, con domicilio eletto presso Carmine Pullano Avv. in Trieste, via Carducci 10;

contro

Comune di Muggia, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Coren, con domicilio ex lege presso la segreteria del TAR;
Agenzia del Demanio, Regione Friuli-Venezia Giulia; Capitaneria di Porto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento di "richiesta pagamento indennizzi dd. 27.2.2009;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Muggia gli ha ingiunto il pagamento della somma di circa € 67.000,00 a titolo di indennizzo per l’occupazione dal 2004 al 2008 di un bene demaniale (Piattaforma mare), in assenza di concessione ma di cui il ricorrente assume di essere proprietario, tant’è che afferma che la concessione – per la quale i canoni sarebbero stati pagati fino al 2008 – riguardava il solo spazio acqueo di un bene diverso, essendo mirata alla sola conservazione del diritto di riedificare un cavalcavia marittimo ( o pontile di approdo), posto a nord del bagno marino esistente, già edificato in regime privatistico.

Si sostiene pertanto che la richiesta avanzata dal Comune sarebbe nulla e infondata perché basata su presupposto erroneo – la proprietà statale del bene de quo -, derivante da due errori : ritenere che il canone versato sarebbe relativo a concessione insistente sulla piattaforma a mare in questione e identificare tale piattaforma con la p.c.n. 3592.

Il resistente comune di Muggia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nell’assunto che la richiesta di annullamento avanzata con il ricorso avrebbe come sostanziale fondamento l’accertamento del titolo di proprietà del bene in questione.

In via subordinata si eccepisce l’inammissibilità per genericità dei motivi dedotti.

Il Collegio ritiene che il presente ricorso risulti effettivamente estraneo alla giurisdizione del Giudice Amministrativo perché si sostanzia in argomentazioni relative alla rivendica della proprietà privata in capo al ricorrente del bene sull’assunto della cui demanialità il Comune gli ha intimato il pagamento dell’importo di € 67.947,09 a titolo di indennizzo occupazione.

Nessun rilievo può al riguardo rivestire il fatto che il petitum del ricorso consista nell’annullamento dell’atto di intimazione al suddetto pagamento, perché l’illegittimità di quest’ultimo viene sostenuta unicamente sulla base della rivendicata proprietà del bene in capo al ricorrente. Si deve infatti anche precisare che, nonostante il nuovo patrocinio del ricorrente, nella “memoria conclusionale” datata 8 marzo 2011, resista all’eccezione di difetto di giurisdizione sostenendo che il ricorso mira a far accertare “la violazione e/o falsa applicazione di legge, segnatamente degli artt. 28 e 29 del codice di navigazione e dell’art. 822 c.c., nonché profili di eccesso di potere per difetto dei presupposti e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione” il ricorso originario non contiene altra argomentazione che quella concernente la illegittimità della richiesta di canone perché trattasi di bene di proprietà privata e non di bene demaniale. Pertanto, a prescindere da qualunque considerazione sull’inammissibilità dell’integrazione delle censure del ricorso originario, è evidente che il petitum sostanziale del ricorso lo fa rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale ben potrà disapplicare qualunque atto ritenuto in contrasto con l’affermato diritto di proprietà del ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR, salvi gli effetti della eventuale riproposizione dinanzi al G.O. ai sensi dell’art. 11, 2^ c. del C.P.A.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)