Sentenze del TAR del FVG

In materia di giurisdizione, l’azione di rivendicazione della proprietà privata di un bene demaniale è materia estranea alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.

La richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo di determinazione di un canone demaniale non ha rilievo ai fini della competenza del giudice adito se l’illegittimità del provvedimento è sostenuta sulla base della rivendicata proprietà del bene.

 

 

 

 

 

 

 

N. 00556/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2009 REG.RIC.

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2009, proposto da:
Sabino Taccardi, in proprio e quale titolare dello Stabilimento Balneare Gabriele, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pullano, con domicilio eletto presso Carmine Pullano Avv. in Trieste, via Carducci 10;

contro

Comune di Muggia, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Coren, con domicilio ex lege presso la segreteria del TAR;
Agenzia del Demanio, Regione Friuli-Venezia Giulia; Capitaneria di Porto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento di "richiesta pagamento indennizzi dd. 27.2.2009;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


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TAR FVG sent. n. 376 del 30 agosto 2011- sul difetto di giurisdizione  G.A su revoca convalida dimissioni lavoratrice

 

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La domanda di risarcimento del danno formulata da un’istituzione sanitaria di carattere privato derivante dal diniego di autorizzazione all’apertura, va respinta non risultando dimostrata la responsabilità dell’Amministrazione , in quanto il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo illegittimo. Oltre al danno ingiusto sono necessari il positivo accertamento della colpa dell’Amministrazione , la dimostrazione e la quantificazione di specifiche perdite di posibilità lavorative e di guadagno e la sussistenza del nesso di causalità  tra illecito e danno.

In materia di telecomunicazioni, la domanda di autorizzazione all’installazione di stazioni radio in ambito regionale non prevede il meccanismo del silenzio-assenso, essendo necessario il permesso di costruire ex art. 4 L.19/09. Non è annullabile il provvedimento di diniego ex art.21-octies II co. L.241/90 che si fonda su norme del Piano di Settore della Telefonia Mobile essendo queste di natura vincolata e non residuando in capo all’Ente la possibilità di compiere scelte discrezionali di contenuto diverso. Le prescrizioni del Piano di  Telefonia Mobile devono essere impugnate entro il termine di sessanta giorni dal momento della loro efficacia. Il ricorso non può dichiararsi improcedibile per sopravvenuto mutamento della normativa regionale, qualora sia stata proposta anche domanda di risarcimento del danno.

 

N. 00515/2011 REG.PROV.COLL.

 

N. 00128/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2011, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tedesco, in Trieste, via S. Francesco 16;

contro

Comune di Fogliano Redipuglia, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Regione Friuli -Venezia Giulia;

per l'annullamento

1) del diniego datato 30 novembre 2010 prot. 10612 notificato a Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. in data 29.12.2010, relativo alla pratica dell'Ufficio edilizia privata ed urbanistica n. 10/047, di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Fogliano Redipuglia (GO);

2) della richiesta di integrazioni prot. 5350 del 29.6.2010 dell'Ufficio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Fogliano Redipuglia (GO);

3) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/1990;

4) di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, tra cui il Piano di telefonia mobile di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2007 e le allegate Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento Regionale adottato sulla base dell'art. 3 della L.R. 28/2004 di cui al DCGR 094 del 19.4.2005, che si impugnano anche autonomamente con il presente ricorso;

nonché per l'accertamento:

- della formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 87, comma 9, D.Lg..1 agosto 2003, n.259, sulla richiesta di autorizzazione presentata dalla Ericsson al Comune di Fogliano Redipuglia (GO) in data 11/06/2010, prot. n.4828 relativa alla realizzazione di una stazione radio base in via dei Campi sito cod. GO070;

- del conseguente diritto della Società ricorrente alla attivazione e all'esercizio della stazione radio base oggetto della suddetta istanza di autorizzazione;

nonché per la condanna

del Comune di Fogliano Redipuglia (GO), in persona del Sindaco pro-tempore nonché del responsabile del procedimento relativo alla pratica prot. ri. 4828 del 11.06.2010, al risarcimento dei danni subiti e subendi

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fogliano Redipuglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

In materia di urbanistica, la domanda di declaratoria della risoluzione di diritto di una Convenzione urbanistica è soggetta al termine ordinario di prescrizione delle azioni contrattuali. La revoca dell'assegnazione del lotto oggetto di Convenzione deve essere notificata personalmente all'interessato, trattandosi di un atto che fa venir meno una posizione di vantaggio precedentemente acquisita. Nelle Convenzioni accessive, che regolano rapporti patrimoniali sorti in forza di un provvedimento amministrativo, la P.A. può rideterminarsi in merito alla serie provvedimentale ma non incidere autoritativamente su quella negoziale, potendo risolvere la Convenzione inadempiuta solo con gli ordinari strumenti civilistici previsti negozialmente (nella specie clausola risolutiva espressa). La mancata esecuzione dell'intervento urbanistico oggetto della Convenzione non integra i presupposti per l'inadempimento laddove sia causata dal ritardo nel rilascio del permesso di costruire. La volontà della P.A. di risolvere una convenzione per inadempimento mediante clausola risolutiva espressa è superata dal comportamento concludente consistente nel successivo rilascio del permesso di costruire.

 

N. 00533/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2010 REG.RIC.

N. 00346/2010 REG.RIC.

N. 00294/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2010, proposto da:
Comune di Arba, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Blurosso Technology Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero D'Amelio e Donatella Bardelloni, con domicilio eletto presso l’avv. Mitja Ozbic in Trieste, via Timeus 4;

 

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2010, proposto da:
Blurosso Technology Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Donatella Bardelloni, Piero D'Amelio e Mitja Ozbic, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, via Timeus 4;

contro

Comune di Arba, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

 

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2011, proposto da:
Comune di Arba, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Blurosso Technology Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero D'Amelio, Donatella Bardelloni e Mitja Ozbic, con domicilio eletto presso Mitja Ozbic in Trieste, via Timeus 4;

quanto al ricorso n. 115 del 2010:

per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto per inadempimento della Blurosso spa - subentrata alla Società Mc Person Manufacturing srl - della convenzione stipulata in data 25.2.2002 con il Comune di Arba e di quelle successive dd. 3.8.2007 e dd. 4.6.2008, in forza della clausola risolutiva espressa avente ad oggetto la mancata ultimazione dei lavori da parte della concessionaria Blurosso Technology Spa nei termini contrattualmente stabiliti, nonchè per la condanna al rilascio in via d'urgenza dell'area di cui al Lotto n. 2 ricompreso nel P.I.P.;

quanto al ricorso n. 346 del 2010:

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza di sgombero n. 6 prot. n. 2303 dell'11.6.2010, notificata il successivo 18.6.2010, emessa dal Responsabile del servizio tecnico del Comune di Arba; nonché per la declaratoria di illegittimità della risoluzione della convenzione del 25.2.2002 e ss.mm. stipulata con il Comune di Arba e di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi, conseguenti, quali la delibera di revoca di assegnazione del lotto e l'avvio del procedimento per la decadenza del permesso di costruire, e per il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto della Blurosso di eseguire integralmente la convenzione stessa; per la restituzione delle penali trattenute e per la condanna del Comune di Arba al risarcimento del danno.

Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 29.12.2010, del provvedimento del Comune di Arba prot. n. 4050 dd. 10.11.2010, recante la "dichiarazione di decadenza del permesso di Costruire n. 06/2008 dd. 28.7.2009;"

Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 09.03.2011, del bando per la vendita di aree da destinarsi ad insediamenti produttivi in Comune di Arba, prot. n. 544;

quanto al ricorso n. 294 del 2011:

per la condanna al rilascio in via cautelare ed urgente dell'area occupata senza titolo di cui al Lotto n. 2 ricompreso nel P.I.P. catastalmente distinto al Fg. 12 mapp. nn. 41, 42, 44, 46, 48, 50, 53 e 64, ora mappali 90, 91, 92.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Blurosso Technology Spa e di Comune di Arba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. - Col primo ricorso (n. 115/10) il Comune di Arba agisce per l’accertamento dell’intervenuta risoluzione della convenzione stipulata in data 25.2.02 con Mc.Person Manifacturing s.r.l. (di seguito: Mc. Person), cui è succeduta Blurosso Technology spa (di seguito: Blurosso), per la cessione in proprietà di un lotto PIP, in forza della clausola risolutiva espressa relativa alla mancata ultimazione dei lavori dedotti in obbligazione entro un termine prefissato, con condanna al rilascio, in via d’urgenza, dell’area di cui si controverte, nonché per il risarcimento del danno.

Con il terzo ricorso (n. 346/11), il Comune agisce per la condanna al rilascio dell’area detenuta da Blurosso, secondo la sua prospettazione, senza titolo.

1.1. - In fatto, espone che di aver approvato, con atto n.32/00, il Regolamento per l’assegnazione di lotti in area PIP - artigianale. Con atto n. 15/02 aveva poi ceduto in proprietà il lotto n. 2, di cui si controverte, a Mc.Person Manifacturing s.r.l.. In esecuzione dei reciproci obblighi previsti in Convenzione, il Comune ha provveduto ad approntare le necessarie opere di urbanizzazione primaria, mentre l’acquirente non ha onorato i propri, consistenti nell’inizio dei lavori per la realizzazione del fabbricato artigianale entro la data del 30.3.04, ed il loro successivo completamento. A tenore dell’art. 3 della Convenzione, l’inosservanza del termine comportava l’applicazione di una penale del 5% sul prezzo di acquisto, se i lavori non iniziavano entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto, e del 10% se non fossero intervenuti entro 60 mesi.

L’art. 5 stabiliva, inoltre, che il mancato rispetto del termine finale legittimava il Comune a dichiarare risolta la convenzione ed a trattenere il 10% del prezzo, salvi i maggiori danni.

Nel 2007, l’acquirente chiedeva, per sopravvenute difficoltà, il differimento dei termini, che veniva accordato sino al 30.6.09. Nel 2008 infine, perdurando i problemi di Mc.Person, il Comune autorizzava la cessione del lotto a Blurosso, che si assumeva espressamente tutti gli obblighi precedentemente dedotti in Convenzione, ivi compreso quello di ultimare i lavori entro il termine del 30.6.09.

La Ditta subentrante, tuttavia, non rispettava tale scadenza, pertanto il Comune, con atto dell’8.5.09, dichiarava la risoluzione di diritto della Convenzione, in forza della clausola di cui all’art. 5, chiedendo la restituzione del lotto e disponendo di trattenere il 10% del prezzo di acquisto. Con nota del 10.6.08, Blurosso contestava detta risoluzione sul presupposto che il termine finale non era ancora scaduto e che il ritardo nell’inizio (e, giocoforza, nella conclusione dei lavori) era addebitabile al Comune, che non aveva ancora rilasciato il permesso di costruire, da tempo richiesto (che, infatti, il Comune invitava la ricorrente a ritirare solo in data 29.7.09).

Con successivo atto del 14.9.09, il Comune revocava la deliberazione n. 20 del 12.6.01 di assegnazione del lotto a Mc.Person (e conseguentemente alla subentrante Blurosso) e con atto n. 81 del 14.9.09 di cessione del lotto alla stessa.

Con atto n. 4861 del 30.11.09, veniva anche avviato il procedimento di decadenza del permesso di costruire.

Col primo dei suoi due ricorsi, il Comune ha chiesto al Tribunale di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto della convenzione (con risarcimento del danno patito dall’Ente) e, in via cautelare, di ordinare il rilascio dell’immobile.

Con ordinanza n. 68/10 del 14.4.10 (emessa in assenza di Blurosso, che si è costituita in giudizio solo il successivo 28 giugno) il Tribunale ha accolto l’istanza; che però veniva annullata dal Consiglio di Stato (su appello di Blurosso) con ord. n. 3698/10, avendo il giudice di seconda istanza ravvisato adeguato fumus nel contraddittorio comportamento del Comune “che, da un lato, dichiara risolta la convenzione intercorsa con l’appellante per violazione del termine finale di esecuzione dei lavori (30.6.09) in essa stabilito, e dall’altro ha rilasciato il titolo necessario per l’esecuzione stessa solo in data 30.7.09, prevedendo, tra l’altro, un termine di ultimazione dei lavori (tre anni dal loro inizio) che si pone in palese contrasto col preteso carattere essenziale del termine del 30.6.09 contrattualmente stabilito”.

Blurosso si era, nel frattempo, costituita anche in primo grado e, con memoria del 26.10.11, ha precisato le proprie difese, in particolare, evidenziando il faticoso iter di rilascio del titolo edilizio, la cui lentezza (che essa addebita al Comune), le ha di fatto impedito di iniziare i lavori in tempo utile.

2. - Blurosso ha, a sua volta, proposto il ricorso n. 346/10 (notificato il 25.6.10) per “la declaratoria di illegittimità della risoluzione della convenzione del 25.2.2002”, nonchè dell’ordine di sgombero n. 6/10; della revoca di assegnazione del lotto e dell’atto di avvio del procedimento di decadenza del permesso di costruire; decadenza poi intervenuta, ed opposta con un primo ordine di motivi aggiunti; ai quali seguiva un secondo atto di motivi aggiunti contro il Bando emesso dal Comune per la rassegnazione del lotto.

2.1. - Ricostruiti i fatti, in diritto Blurosso lamenta l’incompetenza del Comune a emettere la contestata ordinanza di sgombero in quanto - pendente il giudizio per l’accertamento dell’intervenuta risoluzione della Convenzione stipulata in data 25.2.02 - l’Ente non può adottare atti di autotutela possessoria a tenore dell’art. 833 c.c.. Infatti, il bene di cui si controverte è stato oggetto di compravendita e non di diritto di superficie, quindi non può in alcun modo definirsi “demaniale”. Inoltre, l’occupazione è legittima in quanto riconducibile alla Convenzione di cessione non ancora definitivamente risolta, essendo sub judice.

Lamenta altresì l’illegittimità derivata dell’ordine di sgombero a quella della dichiarazione di risoluzione, sotto diversi profili puntualmente elencati.

2.2. - Con i primi motivi aggiunti, contesta l’atto n. 4050 del 10.11.10, di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio.

I motivi sono: sviamento, contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti; violazione del giudicato cautelare; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del principio di buona fede; illegittimità derivata.

2.3. - Con il secondo atto di motivi aggiunti (“a valere anche come ricorso autonomo”) Blurosso impugna l’atto n. 544, pubblicato all’Albo Pretorio fino all’8.3.11, che pone in vendita il lotto; eccependone, sostanzialmente, l’illegittimità derivata.

2.4. - Il Comune si è costituito sia nel ricorso introduttivo che nelle due serie di motivi aggiunti, contestando le affermazioni della ricorrente e ribadendo l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti di revoca dell’assegnazione del lotto.

3. - Col suo secondo ricorso n. 294/11, notificato il 7.8.11, il Comune di Arba ha chiesto la condanna di Blurosso al rilascio dell’area PIP, asseritamente detenuta senza titolo.

Richiamati i presupposti in fatto, evidenziando, in particolare, che Blurosso non aveva impugnato l’atto n. 23 del 14.9.09, con cui il Comune ha espressamente revocato la cessione del lotto (divenuto quindi inoppugnabile) chiedeva al Tribunale di ordinare il rilascio d’urgenza dell’immobile.

3.1. - Blurosso, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede la reiezione.

4. - Con l’ultima memoria, il Comune ribadisce l’inammissibilità (per carenza di legittimazione) di Blurosso a impugnare il Bando di rassegnazione dell’area, evidenziando che la stessa non è più proprietaria del lotto in contestazione, di cui è stato revocato l’atto di concessione e dichiarato risolto il contratto.

4.1. - All’eccezione Blurosso oppone l’irrilevanza della revoca dell’assegnazione dell’area PIP, posto che essa “è stata adottata solo quale conseguenza della dichiarazione di risoluzione della convenzione”; dal che deriverebbe che trattasi di atto meramente consequenziale, che sarà necessariamente travolto “allorquando detta dichiarazione verrà dichiarata inefficace”.

5. - Dapprima il Collegio dispone la riunione dei tre ricorsi (il secondo con due motivi aggiunti, uno dei quali “a valere come ricorso autonomo”), per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

5.1. - La complessa vicenda all’esame può essere così sintetizzata: il Comune di Arba, sul presupposto dell’inadempimento di Blurosso alle obbligazioni contrattuali assunte con la Convenzione di cessione in proprietà di un lotto PIP, ha esercitato il diritto potestativo - attribuitogli dall’art. 5 della Convenzione stessa - ed ha dichiarato risolto di diritto il contratto di compravendita; iniziando poi una serie di (alquanto disordinate) attività volte ad ottenere la restituzione dell’area.

In particolare, dopo aver chiesto (ed in un primo tempo ottenuto) in via giudiziaria il rilascio dell’area, ha emesso due provvedimenti di revoca dell’assegnazione e della cessione del lotto a Mc.Person e, conseguentemente a Blurosso, e l’ordinanza di sgombero, da quest’ultima opposta col ric. n. 346/10; successivamente, ha dichiarato decaduta la concessione edilizia e rimesso il lotto sul mercato.

5.2. - La prima questione da delibare è la pretesa inammissibilità del ricorso di Blurosso (che, giova ribadirlo, ha chiesto essa pure, in modo speculare rispetto al Comune, l’accertamento della NON intervenuta risoluzione della convenzione stipulata in data 25.2.02), per non aver la stessa “impugnato” la dichiarazione di risoluzione contrattuale, nè i successivi atti di revoca dell’assegnazione e cessione dell’area.

5.2.1. - In fatto, il rilievo del Comune non è esatto, posto che, con il suo ricorso, Blurosso ha espressamente contestato sia la pretesa risoluzione di diritto che “la delibera di revoca dell’assegnazione del lotto”.

Quanto al primo aspetto, va osservato che era stato il Comune stesso ad investire il Collegio (in sede di giurisdizione esclusiva) della questione, che è soggetta, all’evidenza, al termine ordinario di prescrizione delle azioni contrattuali, pertanto la successiva, analoga, contestazione di Blurosso non solo esiste, ma è ammissibile e tempestiva.

Quanto alla revoca dell’assegnazione, vanno fatte alcune precisazioni.

Innanzi tutto si osserva che la “revoca” di cui si controverte consiste in due diversi atti, la delibera di Giunta n. 81 del 14.9.09 e la delibera di Consiglio n. 23 del 14.9.09. Entrambe presuppongono che, nonostante l’intervenuta dichiarazione di risoluzione del contratto, permanga comunque in capo al Comune il potere di revocare gli atti con cui il lotto era stato a suo tempo assegnato e “ceduto” a Mc. Person Manufactoring srl e successivamente a Blurosso. Di qui, secondo la prospettazione del Comune, l’obbligo di quest’ultima di impugnarli espressamente (e in termini).

Il che è bensì avvenuto (come è agevole rilevare dall’intestazione del ricorso n. 346/10), tuttavia poiché si tratta di atti autoritativi, il ricorso di Blurosso è stato notificato in data 25.6.10 e la revoca risale al 14.9.09, l’impugnazione parrebbe tardivamente proposta.

Ad avviso del Collegio tuttavia la questione si pone in termini diversi. Innanzi tutto, si osserva che l’impugnazione della revoca non può dirsi senz’altro tardiva in quanto, sotto il profilo formale, il Comune non ha dimostrato di aver notificato personalmente detta revoca all’interessata (come sarebbe stato doveroso, trattandosi - secondo la prospettazione dell’Ente - di un atto che fa venir meno una posizione di vantaggio precedentemente acquisita e ancora suscettibile di essere intaccata dal provvedimento), e, sotto quello sostanziale, perché la revoca, nella specie, appare comunque quale atto ultroneo e non necessario.

5.2.2. - Il Collegio non ignora che, secondo l’insegnamento tradizionale, le convenzioni accessive (che servono a regolare i rapporti patrimoniali sorti col provvedimento) danno luogo ad una duplice serie di atti, l’una definita provvedimentale e l’altra definita negoziale, i cui rapporti sono regolati (in linea di massima) nel seguente modo: la P.A. è sempre libera di rideterminarsi in merito alla serie provvedimentale (ad esempio revocando l’atto di assegnazione), ma non può incidere autoritativamente su quella negoziale; i vizi del provvedimento si trasmettono al contratto (travolgendolo), ma non viceversa.

In definitiva, per sciogliersi dagli obblighi contrattuali (sub specie: convenzione accessiva) l’Ente può operare in due modi; o pone nel nulla la serie provvedimentale (tramite l’annullamento d’ufficio o la revoca degli atti di “concessione”) ovvero opera, con strumenti privatistici, sul contratto. In questo secondo caso il vincolo si scioglie senza necessità di intervenire ulteriormente con poteri pubblicistici.

Nel caso di specie, come correttamente osserva Blurossso, si è in presenza di una Convenzione di cessione in proprietà; il che significa che - stipulato il contratto di compravendita - i rapporti tra il Ente venditore e privato acquirente sono regolati, tutti e solamente, dalla Convenzione medesima; tant’è che lo stesso Comune, per sciogliersi dal contratto, non ha affatto utilizzato lo strumento pubblicistico della revoca degli atti prodromici alla vendita (che hanno solo individuato il soggetto con cui contrarre), bensì, più correttamente, quello della risoluzione del contratto tramite l’utilizzo della clausola risolutiva espressa.

Una volta risolto (legittimamente) il contratto, il bene rientra nella disponibilità dell’Ente venditore, che ne può nuovamente disporre; pertanto gli atti che hanno individuato Blurosso quale contraente perdono all’evidenza ogni efficacia. La c.d. “revoca dell’assegnazione e della cessione” appare pertanto inutile e superflua, nulla aggiungendo alla risoluzione del contratto. Ne consegue che l’averla o il non averla (tempestivamente) opposta diviene comunque irrilevante.

A ciò si aggiunga che, in sede di giurisdizione esclusiva, ove si valutano i diritti, il sindacato del Giudice si svolge sul rapporto piuttosto che sull’atto.

5.3. - Venendo quindi alla questione della risoluzione del contratto, si osserva che, ad avviso del Collegio, lo stesso non può ritenersi risolto in pretesa applicazione della clausola risolutiva espressa.

5.3.1. - Giova premettere, in via generale, che la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c. ) è la pattuizione apposta al contratto, mediante la quale si prevede che l’inesecuzione di una specifica obbligazione secondo le convenute modalità ne cagioni la risoluzione. Risoluzione che, peraltro, non avviene immediatamente, per il solo verificarsi dell’inadempimento previsto dalla clausola stessa, ma necessita della dichiarazione della parte titolare del diritto potestativo di volersene avvalere. In altri termini, l’inadempimento non esplica di per sè l'effetto risolutivo, lasciando pur sempre sussistere la facoltà di scelta, nell’altra parte, fra l’agire per ottenere comunque l’adempimento o provocare la risoluzione di diritto del contratto

Questa doppia facoltà viene meno solo con l’effettuazione della scelta di avvalersi degli effetti propri della clausola.

L’effetto risolutivo del contratto è quindi propriamente legato ad una manifestazione di volontà del contraente che si giova della clausola, il che ne costituisce un requisito legale. Una volta che la comunicazione di questo intento sia pervenuta alla parte inadempiente, si producono i medesimi effetti che sono propri della domanda giudiziale di risoluzione: da un lato, dal momento della stessa, l’eventuale offerta di adempimento va qualificata tardiva e può essere legittimamente rifiutata dal contraente non inadempiente, dall’altro costui non può mutare la propria scelta, orientata alla risoluzione, domandando la manutenzione del contratto.

Per produrre i ricordati effetti la clausola deve essere configurata in modo preciso, descrivendo con chiarezza il comportamento che ne costituisce l’oggetto: infatti, in caso contrario, essa diverrebbe mera “clausola di stile” perdendo le proprie peculiarità, come nel caso in cui le parti prevedessero genericamente che ogni e qualsiasi fatto di inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto ne determini la risoluzione.

5.3.2. - Nella specie, Blurosso contesta, con svariati argomenti, che l’art. 5 della Convenzione abbia effettivamente valore di clausola risolutiva espressa. Non merita peraltro soffermarsi su questo aspetto, dato che la questione può essere risolta prescindendone.

5.3.3. - Sull’argomento, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - per quanto qui rileva - ha infatti avuto modo di precisare alcuni importanti aspetti: innanzi tutto che “il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, come pure della risoluzione già dichiarata giudizialmente; al riguardo, costituisce prova della rinuncia il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione dello stesso” (Cass.civ., n. 5734/11). Nello stesso senso si è espressa Cass. Civ. n. 16993/07, secondo cui “costituisce rinuncia all’effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto”. Sul principio, si veda anche Cass.civ. n.23824/10).

Sotto un diverso aspetto, la giurisprudenza ha anche precisato che “la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’art. 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore, almeno a titolo di colpa” (Cass. Civ. n. 2553/07). Nello stesso senso, si veda anche la decisione n. 987/07, che così si esprime: “la circostanza che in tema di risoluzione di un contratto sia invocato l’effetto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell’art. 1456 c.c., esclude solo che il Giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento, ma non lo esonera dall’obbligo di accertare l’esistenza stessa dell’inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato”.

5.3.4. - Applicando i ricordati principi al caso di specie (e dando per certo - ancorchè qualche dubbio possa essere avanzato - che la clausola dell’art. 5 della Convenzione costituisca una vera e propria clausola risolutiva espressa) non si può non rilevare che il Comune di Arba (come descritto nella ricostruzione in fatto che precede) in data 8.5.09 (quindi ancor prima della scadenza del termine contrattualmente previsto per il completamento dei lavori) ha notificato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di risolvere il contratto; salvo poi, in data 29.7.09 (quindi a risoluzione astrattamente già intervenuta), rilasciare alla resistente la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, avente termine triennale per il loro completamento., con ciò manifestando - come richiesto dalla giurisprudenza “in modo non equivoco” - il proprio interesse all’esecuzione del contratto e la volontà di non avvalersi della risoluzione.

Quanto esposto sarebbe di per sé già sufficiente a ritenere non sussistente, nei termini prospettati dal Comune, la risoluzione di diritto.

Poiché però il giudice deve comunque accertare “l’esistenza dell’inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato”, si osserva che non è possibile parlare di “inadempimento” laddove il comportamento richiesto non possa essere realizzato se non con l’intermediazione di un atto proveniente da terzi (sul principio: Cass. Civ. n. 17181/08). A maggior ragione ciò vale nel caso di specie, ove il soggetto “terzo” che doveva emettere il titolo abilitativo (intervenuto tardivamente, con effetto “sanate”) è lo stesso Comune che contesta l’inadempimento.

5.3.5. - Sul punto, peraltro, vi è contrasto tra le parti: il Comune afferma che il ritardo nell’emissione del titolo è stato determinato da negligenza della resistente nel dimettere la necessaria documentazione; Blurosso, per contro, insiste nel sottolineare le lungaggini e i ritardi degli Uffici comunali.

Esaminando la cronologia dei fatti non si può non rilevare come le parti si trovino in una situazione, per così dire, di pari turpitudinem, avendo entrambe, in modo diverso, contribuito a protrarre i termini del procedimento.

Infatti, pur essendo vero che la resistente ha dimesso tutta la documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire solo in data 24.2.09, tuttavia il titolo è stato formalmente emesso solo il 7.7.09, non solo con rilevante (colpevole) ritardo, ma persino dopo che il Comune aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Va da sé che se la volontà comunale fosse stata proprio quella di risolvere il contratto, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere emesso, in quanto in insanabile contraddizione con le determinazioni ex ante espresse.

5.4. - Alla stregua di quanto esposto, il Collegio ritiene, in definitiva, che la volontà del Comune di risolvere - in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 5 della Convenzione - il contratto per inadempimento di Blurosso sia stata, di fatto, superata per comportamento concludente. La domanda di rilascio del fondo, attivata dal Comune col primo ricorso (n. 115/10), va quindi respinta. Cadono conseguentemente tutti gli atti con cui il Comune ha preteso la restituzione del bene e lo ha rimesso in circolazione. Va quindi dichiarata non fondata anche la richiesta (attivata col ricorso n. 294/11) di condanna al rilascio del bene.

6. - Il ricorso di Blurosso (n. 346/10), per contro, appare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne la sorte del contratto, l’ordine di sgombero ed il bando di vendita del lotto; mentre deve essere respinto con riferimento all’opposto atto di decadenza del permesso di costruire (n. 4050 del 10.11.10).

6.1. - E invero, come espressamente disposto dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 e ribadito nel permesso di costruire di cui trattasi, il termine di inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno. Nella specie, essendo tale termine iniziato il 28.7.09 (rectius: il 7.8.09, momento del ritiro del titolo. Cfr., da ultimo, TAR Liguria n. 322/11), l’anno è inutilmente decorso senza che gli stessi abbiano avuto inizio. La circostanza è acclarata con adeguata chiarezza nell’atto di decadenza impugnato (che, peraltro, si dilunga in argomentazioni non del tutto pertinenti)

6.1. - La ricorrente contesta la decadenza affermando di aver, in buona fede, ritenuto che i termini fossero sospesi stante la pendenza dei ricorsi.

Il motivo non è fondato. Dispone infatti, per quanto qui rileva, l’art. 15 cit. che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto …, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.

Ne consegue che non vi è alcun evento che possa, ex se, interrompere o sospendere il decorso del termine annuale per l’inizio dei lavori; salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di chiederne - ove sussistano ragioni indipendenti del suo comportamento - la proroga.

Nella specie, nessuna proroga è stata tempestivamente richiesta e, stante la chiarezza del dettato normativo, non può ritenersi sussistente alcuna buona fede da salvaguardare.

6.2. - Aggiunge ancora la ricorrente che essa aveva comunque iniziato una qualche attività prodromica all’edificazione in quanto, nell’aprile del 2009, aveva effettuato la pulizia del fondo e realizzato movimentazioni di terra, “idonee a denotare quanto meno la buona volontà di iniziare i lavori”.

La circostanza non rileva, dal momento che tali presunte attività prodromiche all’edificazione (peraltro affermate ma non dimostrate) sono comunque antecedenti al rilascio del titolo. Ciò che la ricorrente avrebbe dovuto fare per salvaguardare la sua posizione (dato che è ben logico che, nella situazione venutasi a creare con la disposta risoluzione del contratto, nessuno avrebbe ragionevolmente iniziato lavori che non era certo di poter portare a termine) era, per l’appunto, chiedere una proroga del titolo, che sarebbe stata pienamente giustificata e che il Comune non avrebbe potuto negare.

La mancata richiesta di proroga rende la dichiarazione di decadenza del titolo legittima e giustificata.

Questa parte del ricorso va quindi respinta.

In definitiva, alla stregua di quanto sin qui esposto, il ric. n. 115/10 del Comune di Arba va respinto; il n. 346/10 di Blurossso, va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinto; il n. 249/11 del Comune di Arba, respinto in conseguenza della reiezione del n. 115/10, nei termini sopra esposti.

7. - Sussistono, in ragione della complessità della vicenda e della reciproca soccombenza, le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, respinge il n. 115/10; in parte dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e in parte respinge il n. 346/10; e respinge il n. 294/11.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)