Sentenze del TAR del FVG

 

 

In materia di appalti, in relazione alla procedura di aggiudicazione al prezzo più basso, l’indicazione nell’offerta del costo del lavoro anormalmente basso non comporta l’automatica esclusione dalla gara della società partecipante, costituendo tale indicazione un’anomalia che deve essere esaminata attraverso il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta.

I trattamenti salariali indicati nell’offerta che si discostano dai parametri individuati dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi di categoria non determinano l’esclusione automatica dalla gara della società, avendo tali importi valore indicativo e non precettivo o inderogabile.
Anche quando la lex specialis di gara non ammette giustificazioni circa il discostamento del prezzo della manodopera dai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, è sempre riconosciuta la facoltà alle società partecipanti alla gara pubblica di giustificare la riduzione dei costi del personale, non potendo la commissione aggiudicatrice escludere a priori le offerte anormalmente più basse rispetto agli indici ministeriali.
L’offerta anomala deve essere esclusa, previa verifica, quando il costo orario medio del lavoro risulti anormalmente più basso non solo rispetto al costo indicato nelle tabelle ministeriali ma sulla base delle giustificazioni addotte dalla società partecipante alla gara.
 

 

N. 00018/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2011 REG.RIC.
 
 

 

 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA

 

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

 

 
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

 
SENTENZA


N. 00033/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00202/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


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TAR FVG 501/2011: Sull'inserimento nella busta contenente l'offerta tecnica di elementi relativi all'offerta economica nella procedura di aggiudicazione degli appalti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

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TAR FVG sent. n.497/2011:contratti pubblici - procedure di affidamento - offerta economicamente più vantaggiosa - apertura busta offerta tecnica - obbligo seduta pubblica

 

 

Segue il contenuto del documento in formato "pdf"

 


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I casi di incompatibilità a partecipare, da parte di chi abbia redatto il progetto, sono limitati al rispetto della puntuale previsione normativa , tanto più che le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita e non sono possibili estensioni analogiche (così anche TAR Piemonte n. 1510/2008 cit.) e, sotto il secondo profilo, che devono essere presenti, nel caso concreto, e non in astratto, "indizi seri, precisi e concordanti" a che il partecipante alla gara abbia avuto un flusso di informazioni tale da falsare la concorrenza ( TAR FVG 13 ottobre 2008, n. 576).
La consulenza di soggetti esterni, da parte di una società di ingegneria, non appare preclusa da alcuna disposizione normativa, essendo al riguardo del tutto incongruo ed inconferente il rinvio all'art. 53 del D.P.R. 554/1999 (poi trasfuso all'art. 254 del D.P.R. 207/2010), che regolamenta l'organigramma delle società di ingegneria ma non preclude loro la facoltà di avvalersi nel corso di singole gare d’appalto anche di consulenze esterne, ferma restano la responsabilità personale del direttore tecnico e la responsabilità della società stessa nella effettuazione delle prestazioni poste a base di gara.


                                                                                                         

 

                                                                                           N. 00525/2011 REG.PROV.COLL.

                                                                                                         N. 00418/2011 REG.RIC.


                                                                     


                                                               REPUBBLICA ITALIANA
                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

                                                               SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2011, proposto da:
Studio Tecnico Gruppo Marche e gli associati Paolo e Alessandro Castelli, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Tudor, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;

                                                                   contro

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Per Anziani", rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Comune di Cividale del Friuli;

                                                             nei confronti di

Archest Srl , Studio Epsilon Associati, Kristian Zanutto, Mauro Daminato, Andrea Bianco, Pierluigi Mariani, Luca Bianco, Andrea Mocchiutti, Vittorio Bozzetto, Arturo Busetto, Sonia Soardo, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;