In materia di giurisdizione, l’impugnazione del regolamento attuativo di un’Associazione privata concessionaria di beni demaniali, avente ad oggetto l’assegnazione del posto barca è materia estranea alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. La natura giuridica di un’Associazione privata non muta in seguito alla concessione, da parte del Comune, all’utilizzo di beni pubblici. Qualora i motivi su cui si fonda l’impugnazione del regolamento dell’Associazione riguardino la modalità di scelta dei soci, il ricorso deve essere proposto dinnanzi al Giudice ordinario, poiché non coinvolge alcun elemento pubblicistico.
 
N. 00643/2008 REG.SEN.
N. 00105/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Bruno Steffe', rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Milo e Petra Giacomini, con domicilio eletto presso la prima, in Trieste, via Mercato Vecchio 3;
contro
Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzio Volli e Paolo Volli, con domicilio eletto presso gli stessi,. in Trieste, via S.Nicolo' 30; Autorita' Portuale di Trieste;
nei confronti di
Raimondo D'Ambrosi, Luigi Allegro, Oliviero Stocchi;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale della seconda riunione dei candidati eletti dall'Assemblea Generale del 27.10.2007, dd. 8.11.2007, per la parte in cui decide di non accettare la richiesta di iscrizione alla società, del ricorrente ed in particolare per la parte in cui non assegna allo stesso un posto barca;
- della graduatoria della lista d'attesa posto barca, dd. 20.11.2007;
- del Regolamento del Porto, dd. 4.4.2007, nella parte in cui subordina l'assegnazione del posto barca all'esser soci dell'Associazione;
- del Regolamento del Porto, nella parte in cui subordina l'assegnazione del posto barca ad essere soci dell'Associazione ed attribuisce un potere illimitato al Direttivo di ammettere o negare l'adesione dell'Associazione a chiunque con conseguente impossibilità di ottenere il posto barca; nonchè per l'accertamento del ricorrente di ottenere l'assegnazione del posto barca ed eventualmente l'iscrizione nella lista dei soci, e per la condanna dell'Associazione sportiva all'assegnazione del posto barca al ricorrente.
Visti i motivi aggiunti depositati in data 29.7.2008, con i quali si impugnano i seguenti atti: atto dell'Autorità Portuale dd. 17.6.2008, nonchè la concessione dd. 4.7.2007 e della presupposta delibera (del Comitato Portuale) n. 10.5.2007;.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: {jcomments on}
 
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente espone di aver, ancora nel 1991, presentato istanza al Comune, in allora concessionario dello spazio acqueo, per l’assegnazione di un posto barca nel porticciolo di Muggia, senza ottenere mai alcuna risposta.
Il 23.5.07 il Comune lo informava di non essere più concessionario del bene demaniale a partire dall’1.4.07, essendogli subentrata l’Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Muggia, alla quale, peraltro, sarebbe stata trasmesso l’elenco delle domande per l’assegnazione dei posti barca, tra cui anche quella dell’istante.
L’Associazione, per parte sua, il 5.6.07 gli inviava un modulo da compilare per “rimanere inserito nella lista d’attesa” compilata dal Comune, con la precisazione che, per ottenere il posto barca, era necessario essere soci dell’Associazione medesima.
Lo Steffè presentava regolare domanda si iscrizione, ribadendo che essa doveva ritenersi una mera conferma di quella già depositata al Comune nel 1991, nella cui lista d’attesa era collocato al quarto posto.
Il 26.7.07, la resistente gli comunicava di aver constatato che l’imbarcazione del ricorrente occupava abusivamente l’ormeggio n. 62 (ricompreso nella concessione) e lo invitava a lasciarlo libero. Poiché l’istante non aveva prontamente provveduto, il successivo 23.8.07 l’Associazione lo informava che tale comportamento non lo faceva considerare “persona gradita” e non avrebbe agevolato il suo inserimento tra gli assegnatari dei posti barca.
Alla fine di agosto l’imbarcazione veniva rimossa.
Nel mese di ottobre lo Steffè veniva a conoscenza di essere stato escluso dalla lista e che erano stati assegnati 16 posti barca, ignorando la sua posizione nella lista d’attesa.
Previo accesso ai documenti, veniva in possesso dei due successivi “Regolamento del Porto” redatti in data 4.4.07 e 27.10.07, contenenti anche le norme per l’assegnazione di posti barca.
1.1. Col presente ricorso chiede l’annullamento:
1) del verbale dell’Associazione, del 27.10.07, nella parte in cui decide di non accettare la richiesta di iscrizione del ricorrente alla Società e, conseguentemente, non gli assegna alcun posto barca;
2) della graduatoria, da cui risulta l’esclusione del ricorrente;
3) del Regolamento del Porto, in parte qua, ed esattamente ove subordina l’assegnazione del posto barca all’essere socio dell’Associazione;
4) del Regolamento del Porto, nella parte in cui subordina l’essere socio ad un potere illimitato del Direttivo, il quale può ammettere o negare l’adesione all’Associazione a chiunque, a proprio arbitrio;
Chiede, inoltre, l’accertamento del proprio “diritto” ad ottenere un posto barca, con conseguente condanna dell’Associazione ad assegnargliene uno.
1.2. - Premessa un’ampia argomentazione per sostenere la giurisdizione del TAR in materia, in diritto il ricorrente lamenta; quanto al Regolamento del Porto, nella parte in cui subordina la concessione del posto barca all’adesione all’associazione:
a) violazione degli artt. 18 e 23 della Costituzione. Violazione della concessione per mancata previa comunicazione del Regolamento all’Autorità portuale. Illegittimità della modifica del Regolamento dopo la presentazione delle domande;
b) sviamento e contraddittorietà tra atti del procedimento. Violazione dell’art. 1 ter della L. 241/90. Carenza di motivazione e disparità di trattamento;
c) incompetenza; mancata astensione di soggetti incompatibili, e violazione di profili diacronici.
2. - L’Associazione, costituita - eccepita, in primis, la carenza di giurisdizione del giudice adito - puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - Con motivi aggiunti, notificati (anche all’autorità Portuale di Trieste, presso la sua sede reale) in data 17.7.08, l’istante impugna un “provvedimento” dell’Autorità Portuale, datato 17.6.08, con cui, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dall’Associazione, la stessa li fornisce.
Secondo il ricorrente, tale atto sarebbe illegittimo per incompetenza e violazione dell’art. 8, comma 3, lett. b) della L. 84/94; contraddittorietà, irrazionalità ed erroneità dei presupposti.
Con un ulteriore motivo, impugna la concessione e la presupposta delibera del Comitato Portuale - come “interpretata” dlla deliberazione del 17.6.08 - per assenza di comparazione tra le diverse istanze di concessione.
4. - Anche sui motivi aggiunti la resistente Associazione ha controdedotto, eccependone l’inammissibilità, stante la natura non provvedimentale dell’atto impugnato; nonché per omessa corretta notificazione (in quanto effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e non domicilio reale) del ricorso introduttivo anche all’Autorità Portuale.
5. - Il ricorso è inammissibile; quanto ai motivi aggiunti perché il primo atto opposto difetta della necessaria natura provvedimentale, e l’impugnazione avverso i provvedimenti del 2007 è palesemente tardiva; quanto al ricorso introduttivo per carenza di giurisdizione di questo Giudice.
5.1. - Sul primo punto può osservarsi che il “provvedimento” impugnato, pur provenendo da un’Autorità amministrativa, altro non è che la risposta - peraltro diretta esclusivamente nei confronti dell’Associazione resistente - ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal legale della stessa, tendente a risolvere alcuni dubbi in merito all’attività prestata.
Tale atto non contiene una nuova manifestazione di volontà, ulteriore a quella già in precedenza esplicitata, né innova o modifica in alcun modo la posizione giuridica soggettiva delle parti interessate alla controversia. Esso altro non è che la risposta ad un quesito posto dal concessionario al concedente, che non sposta i termini del problema.
Non avendo natura provvedimentale, ma solo dichiarativa, non è all’evidenza atto impugnabile.
Gli ulteriori provvedimenti opposti coi motivi aggiunti risalgono al 2007, con la conseguenza che, per questa parte, detti motivi aggiunti appaiono palesemente tardivi, né si giustificano alla stregua dei contenuti dell’atto di chiarimenti emesso dall’Autorità Portuale che, giova ribadirlo, non apporta alla vicenda alcun elemento di novità.
5.2. - Quanto al ricorso principale, esso è inammissibile, come precisato, per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Vi si contesta, infatti, il Regolamento di un’Associazione privata, per di più limitatamente al modo in cui la stessa sceglie i propri associati, il che, evidentemente, non è materia di giurisdizione amministrativa.
Si duole, infatti, il ricorrente, del diniego di ammissione all’Associazione (cui consegue, ma è, per l’appunto, una mera conseguenza, anche il diniego del posto barca) lamentando la circostanza che il Regolamento dà poteri troppo ampi agli organi di governo, i quali, per di più, avrebbero modificato le regole “in corsa” e al mero fine di trovare una giustificazione alla sua esclusione (in realtà, determinata dalla circostanza che lo stesso aveva abusivamente occupato un posto barca ricompreso nella concessione, e non aveva rimosso l’imbarcazione se non dopo molteplici diffide).
Tutto questo, tuttavia, riguarda un’Associazione di diritto privato, che non cessa di essere tale per il fatto di aver ottenuto - in proprio - una concessione all’utilizzo di beni demaniali.
Le doglianze contro il suo Regolamento - atto di diritto privato (contestato, va ribadito, limitatamente alle modalità di scelta dei soci, il che non implica alcun elemento pubblicistico) - possono essere proposte solo innanzi al Giudice ordinario.
Va da sé che, non essendovi giurisdizione sulla controversia di tipo annullatorio, a maggior ragione non sarà possibile nessun accertamento del preteso (ma insussistente) “diritto” del ricorrente ad ottenere un posto barca.
In definitiva, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
5.3. - La controversia può tuttavia essere proseguita, previa riassunzione a cura della parte più diligente (a tenore di quanto previsto dalla sentenza n. 4109/2007 delle SS.UU. - che hanno tratto la regola generale della salvezza degli effetti della domanda dall’art. 50 c.p.c. - precisando che la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione segue in ogni caso la disciplina dettata dal relativo codice di rito; e dalla Corte Costituzionale, con la successiva sentenza 12 marzo 2007, n. 77, che ha precisato che la disciplina concreta della translatio iudicii è materia di intervento del legislatore ordinario, il quale - “ferma l’esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito” - “è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione”) innanzi al competente Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore, come disposto dall’art. 50 c.p.c. (cfr., ex multis, la convincente ricostruzione operata dalla decisione del Tar Emilia Romagna - Bologna n. 95/08).
6. - Sussistono le ragioni di legge per compensare interamente, tra le parti, le spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, li dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice Ordinario competente, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO