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Relazione sul Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 25.5.2015 n. 40

                                           

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Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 25.5.2015 n. 40

 


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.9.2012 il d. Lgs. 14/9/2012, n. 160 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69” che contiene all’art. 1 importanti modifiche al Codice del Processo Amministrativo.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0181)
(GU n. 218 del 18-9-2012)


DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 - Suppl. Ord. n. 18 - in vigore dal 24 gennaio 2012) - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)

 

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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011 , n. 195
Disposizioni correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo  2 luglio 2010, n. 104, recante codice  del processo  amministrativo  a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,  n.  69.(11G0241)

 

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Schema di D.Lgs concernente l'attuazione dell'art. 44 L.69/2009, recante disposizioni correttive ed integrative al Codice del Processo Amministrativo

 

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Inserimento dell’art. 42 bis al d.p.r. 327/2001 : l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse determina l’obbligo di corresponsione di un indennizzo pari al 10% del valore venale del bene e l’acquisizione sanante dello stesso.
                               

                                                          -ARTICOLO 34-

 


Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l’articolo 42 e’ inserito il seguente: «42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1.Valutati gli interessi in conflitto, l’autorita’ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita’, puo’ disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo’ essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilita’ di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo’ essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia’ erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e’ determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita’ e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e’ computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita’ del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma